Rimborsi Iva, il modello TR si adegua alla nuova soglia dei 30mila euro
Per richiedere il rimborso o la compensazione trimestrale Iva, il contribuente deve presentare il nuovo modello Iva TR, modificato dal provvedimento delle Entrate 59279/2017 . L’intervento in questione si è reso necessario al fine di adeguare il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso o compensazione trimestrale, al nuovo quadro normativo attuale, e più precisamente per tenere conto delle norme introdotte dai decreti legislativi 127 e 128 del 2015, nonché dal Dl 193/2016 .
Il Dlgs 128, infatti, ha introdotto l’istituto dell’adempimento collaborativo che prevede, in buona sostanza e al fine di «promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», che il contribuente, dopo aver adottato un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, può pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione di una qualsiasi dichiarazione fiscale, potendo altresì accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. Chi aderisce a tale adempimento collaborativo non è tenuto a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette.
Per quanto riguarda, invece, il decreto legislativo 127/2015, viene previsto che per determinati soggetti passivi Iva, individuati dall’articolo 5 del Dm 4 agosto 2016 e che effettuano la trasmissione telematica alle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle variazioni in aumento o in diminuzione, l’Agenzia realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, attraverso il quale sono messi a disposizione, in forma telematica, «gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva».
Anche in questo caso, oltre a venir meno sia l’obbligo di registrazione delle fatture (articoli 23 e 25 del Dpr 633 del 1972), non viene richiesta l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis, sempre del Dpr 633, in caso di rimborso o compensazione Iva.
Con riferimento ai soggetti che dottano i regimi appena evidenziati, nel nuovo modello Iva TR, al rigo TD8 («Erogazione rimborso»), sono stati aggiunti i codici 4 e 5, da indicare nel campo 3, che individuano rispettivamente i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo o al programma di assistenza delle Entrate e che di conseguenza non sono tenuti alla presentazione della garanzia.
Infine, in conseguenza alla modifica apportata dal Dl 193/2016, all’articolo 38-bis del DPR 633 del 1972, che ha innalzato da 15mila euro a 30mila euro l’ammontare dei rimborsi Iva eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ricordando che l’importo chiesto a rimborso va indicato al rigo TD6 del modello Iva TR, le istruzioni sono state adeguate alla nuova soglia.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco
Modello Iva TR - Il provvedimento 59279 dell’agenzia delle Entrate
Modello Iva TR - Specifiche tecniche per la trasmissione