In caso di rimborso dell’Iva al contribuente, non sono dovuti gli interessi moratori, se l’importo della maggiore imposta versata non consegue ad una violazione del diritto unionale. In tale caso, infatti, vi è l’indisponibilità in capo all’Ente pubblico locale della maggiore Iva versata. Così la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza resa nella causa C-674/22.

Il caso

Un Comune dei Paesi Bassi svolge al contempo attività non economiche, in particolare atti che compie in quanto pubblica autorità...

Riproduzione riservata Ⓒ