Imposte

Rimborsi Iva sospesi solo dopo il contraddittorio

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di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Nonostante la dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale, che ha detto che non si pronuncerà sull'obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo rispetto all'emanazione di atti lesivi della sfera patrimoniale del destinatario (si veda Il Sole del 14 luglio), si arricchisce il panorama delle pronunce di merito favorevoli alla tesi secondo cui il diritto al contraddittorio avrebbe valenza di principio generale. È il caso della Ctp di Milano 4279/21/2017 depositata lo scorso 20 giugno (presidente e relatore Davigo), la quale conclude per la nullità del provvedimento di sospensione del rimborso Iva, notificato dall’agenzia delle Entrate per effetto di altre pendenze tributarie con il contribuente: vertendosi in materia d’imposta sul valore aggiunto, secondo i giudici «doveva essere attivato contraddittorio endoprocedimentale».

La doglianza accolta dai giudici, relativa alla mancata attivazione del preliminare contraddittorio, travolge tutti gli altri motivi d’impugnazione, compreso quello relativo all’inapplicabilità del cosiddetto “fermo amministrativo” (di cui all’articolo 69, del Regio decreto 2440/1923). In relazione a quest’ultimo, la commissione tributaria - allineandosi all’orientamento della Cassazione (7320/2014) e dell’amministrazione finanziaria (circolare 33/E/2016) - lo ritiene invece valevole anche con riguardo ai rimborsi dell’Iva, trattandosi di un provvedimento sospensivo di portata generale, volto a «garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato» in presenza di reciproche posizioni di debito/credito.

Tornando al tema principale, nella decisione dei giudici vi è un richiamo esplicito al contenuto della Cassazione a Sezioni unite 19667/2014: nonostante il riferimento al fatto che «nel caso in esame si versa in ipotesi di Iva», la pronuncia in esame si pone nel solco della posizione più garantista, secondo cui il contraddittorio anticipato si configura come obbligatorio quale che sia l’ambito impositivo. E ciò, diversamente da quanto sostenuto nella successiva sentenza, sempre a Sezioni unite, della stessa Suprema corte (24823/2015), in base alla quale il principio del preventivo contraddittorio, essendo di derivazione comunitaria, si applicherebbe (invece) ai soli tributi «armonizzati», fra cui l’Iva.

Il fatto che i giudici milanesi aderiscano al primo dei due filoni interpretativi pare emergere anche dal fatto che la sentenza non menziona affatto la necessità di accertare se il contraddittorio avrebbe effettivamente potuto condurre l’ufficio a un esito diverso (come postula la sentenza 24823/2015). Tanto meno risulta dalla pronuncia che una tale “prognosi” sia stata svolta in concreto dal collegio giudicante, ancorché ciò sia previsto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13).

Da segnalare, infine, il contributo della sentenza alla definizione dell’ambito degli atti idonei ad arrecare un pregiudizio alla sfera patrimoniale del contribuente. Tale è senz’altro, in base alla sentenza della Ctp Milano, il provvedimento che dispone la sospensione del rimborso del credito Iva.

Ctp di Milano 4279/21/2017

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