Imposte

Rimborso chilometrico ai rider non tassato anche per consegne effettuate in territorio comunale

Dimostrato dall’azienda il risparmio ottenuto usando mezzi propri

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di Stefano Sirocchi

Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico erogato al rider e parametrato in base alla tipologia del mezzo utilizzato dal dipendente stesso (auto, scooter o bicicletta), nonchè ai chilometri percorsi per le consegne, come desumibili dall’App aziendale, anche se svolte nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.

Le conclusioni cui giungono le Entrate nella risposta a interpello 290/2023, sono interessanti e superano la passata prassi, per quanto il nuovo indirizzo tenga conto dei precisi elementi forniti dal contribuente nella relativa istanza.

Si evidenzia che il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello della sede di lavoro, sono esenti da imposizione. In linea di principio, non è così invece per le indennità o i rimborsi di spese erogati a fronte delle trasferte in territorio comunale, con l’eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, che dunque concorrono a formare il reddito, come previsto nell’ultimo periodo del comma 5, articolo 51, del Tuir.

La fattispecie rappresentata dal contribuente, tuttavia, differisce dalle ordinarie trasferte aziendali. Anzitutto, va evidenziata, l’assoluta “strumentalità” del mezzo di trasporto in relazione all’attività svolta dai rider. Inoltre, la società istante ha dimostrato attraverso uno schema il risparmio economico ottenibile dall’utilizzo del mezzo di trasporto personale del ciclofattorino rispetto alla messa a disposizione di mezzi di trasporto propri per le consegne.

Appurato che le erogazioni sono effettuate per esclusivo interesse datoriale, rimane da verificare che le stesse non costituiscano arricchimento per il lavoratore. Nel caso prospettato, la società ha anzitutto stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale nel quale è previsto che il luogo di lavoro indicato nel contratto di assunzione può corrispondere anche al Comune, ovvero all’area metropolitana. Non è presente una sede di lavoro fisica, bensì un «luogo di lavoro» in quanto il lavoratore è in continuo movimento.

Inoltre, nell’accordo è previsto un «rimborso chilometrico», determinato con precisi criteri e regole a copertura integrale e forfettaria di tutti i costi sostenuti (carburante, usura del veicolo, eccetera) e viene calcolato automaticamente dalla società in base al percorso più breve per raggiungere il punto di consegna. Gli importi in euro riconosciuti ai rider sono per chilometro: 0,36 per le auto, 0,15 per moto e scooter, e 0,06 per bici anche elettrica. Sulla determinazione, la società si è basata su valori medi delle Tabelle Aci o per le bici sul costo dei veicoli stessi.

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