Rimborso Irap per i notai con la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito professionale
Notai
La risoluzione 66/E/2020 riconosce ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, a norma dell’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e, quindi, del calcolo della base imponibile Irap, a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L’agenzia delle Entrate si adegua così ad un orientamento giurisprudenziale della Cassazione: in particolare, con l’ordinanza n. 321 del 10 gennaio 2018, la Cassazione ha confermato la deducibilità di tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo a norma dell’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, in quanto costi inerenti all’attività professionale. I giudici di legittimità hanno precisato che tali contributi, se non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato articolo 54 del Tuir, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta (confronta, nello stesso senso, Cassazione n. 18395 del 2020).
La stessa risoluzione rileva che, preso atto dello sfavorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, deve ritenersi superato quanto affermato con la precedente risoluzione 79/E del 2002 e, pertanto, va riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla cassa nazionale del notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, a norma dell'articolo 54, comma 1, del Tuir e, quindi, del calcolo della base imponibile Irap, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Conseguentemente, i contributi in questione non sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, posto che la previsione di deducibilità ivi contenuta opera solo in via residuale, ovvero in mancanza di «deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo». Il cambio di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria non ha impatti ai fini Irpef, in quanto i contributi venivano dedotti nel quadro RP della dichiarazione dei redditi, ma ha effetto ai fini Irap in quanto vengono considerati dei costi deducibili. Di conseguenza, i contribuenti potranno chiedere il rimborso dell'Irap versata in più nelle annualità ancora accertabili.
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