Imposte

Rimborso Iva, la fideiussione va sempre rimborsata

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di Andrea Taglioni

L’agenzia delle Entrate deve rimborsare il costo della fideiussione rilasciata dal contribuente a seguito della richiesta del rimborso Iva. Ciò vale anche quando gli oneri fideiussori sono stati sostenuti per velocizzare il rimborso sospeso per effetto della notifica dell’avviso di accertamento. Il rimborso del costo della garanzia va, quindi, disposto non solo quando è la legge che lo richiede, ma anche quando il contribuente lo rilascia facoltativamente. A tale conclusione è giunta la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 79/01/2018 .

La vicenda fa seguito all’appello con cui l’Agenzia contestava la decisione dei primi giudici che avevano riconosciuto, in base al disposto dell’articolo 8, comma 4 dello Statuto del contribuente, il diritto di una società al rimborso del costo della fideiussione che essa aveva rilasciato.

In sostanza, l’ufficio lamentava l’erroneità della decisione assunta nella parte in cui la Ctp aveva disposto la legittimità del rimborso del costo della garanzia nonostante la polizza fosse rilasciata volontariamente, e non imposta normativamente, trattandosi di rimborso sospeso.

Nell’attuale sistema tributario vi sono delle disposizioni (come ad esempio la possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta, anche a seguito delle sentenze che comportano la condanna dell’amministrazione finanziaria alla restituzione dei tributi, la sospensione dell’atto impugnato, la sospensione dell’esecutività delle sentenze) che richiedono al contribuente di sopportare i costi relativi alle garanzie volte alla tutela degli interessi erariali.

Nel disattendere la tesi erariale i giudici partono dalla constatazione che, all’interno dell’ordinamento tributario, la previsione di carattere generale che prevede il rimborso del costo che il contribuente ha dovuto sostenere per il rilascio della garanzia è contemplata dall’articolo 8 dello Statuto del contribuente.

La percettività della regola generale non può essere messa in discussione nemmeno dalla spontaneità del contribuente di fornire la garanzia che tra l’altro, nel caso di specie, era stata esplicitamente richiesta dall’ufficio in attesa della definizione del contenzioso tributario.

Secondo il collegio giudicante, quindi, la valenza generale del principio di rimborsare il costo della garanzia prescinde dalle finalità per cui tale garanzia viene richiesta o concessa. Peraltro, è la norma stessa che stabilisce l’insorgenza del diritto al rimborso attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto posto a tutela della sua integrità patrimoniale.

Sarà interessante, a questo punto, attendere gli eventuali indirizzi che si formeranno a seguito dell’introduzione dell’indennizzo forfettario dello 0,15% dei costi in relazione alle richieste di rimborso dell’Iva. È evidente che l’introduzione di un’indennità forfettaria mal si concilia con una norma dello stesso rango che già prevede l’integrale rimborso dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia fideiussoria. A meno che, lo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia non rappresenti un’ulteriore indennizzo a favore del contribuente.

Ctr Friuli Venezia Giulia, sentenza 79/01/2018

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