Rimborso Iva per lavori su immobili di terzi
Anche se di proprietà di terzi, i beni strumentali all’esercizio dell’impresa turistico-alberghiera possono sempre essere ristrutturati a spese del comodatario, con diritto al rimborso dell’Iva maturata a credito. In analogia con l’orientamento di legittimità che permette il loro ammortamento, per le spese di manutenzione su beni strumentali di terzi è possibile godere del rimborso dell’Iva a patto che vengano utilizzati nell’esercizio d’impresa, anche se possono essere asportati al termine del comodato, e anche se una risoluzione stabilisce il contrario. Così la Ctr Sardegna 277/01/2017 (presidente Leone, relatore Carta).
Una società ottiene dal proprietario il comodato gratuito per l’esercizio di un complesso turistico-alberghiero e poi dà corso alla sua integrale ristrutturazione. A lavori terminati decide di chiedere a rimborso l’Iva a credito corrisposta attraverso il pagamento delle fatture di acquisto dei fornitori fino al 2003. L’amministrazione le nega il rimborso e il provvedimento viene opposto prontamente davanti alla Ctp.
Due i motivi del ricorso introduttivo:
i beni per i quali sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sono strumentali all’esercizio d’impresa e sono tuttora effettivamente utilizzati;
non vale la risoluzione 179/2005 emessa dall’amministrazione in quanto non conosciuta al momento di presentazione dell’istanza di rimborso, inviata il 19 febbraio 2004.
Secondo il Fisco, invece, non conta che il complesso turistico-alberghiero sia funzionale all’esercizio dell’impresa da parte del comodatario in quanto – trattandosi di beni immobili altrui – il rimborso dell’Iva può essere concesso soltanto per le opere incrementative effettuate sui beni per i quali sussista l’asportabilità al termine del periodo di comodato. In secondo luogo, anche se l’istanza è stata inviata dal contribuente in data precedente, è comunque vincolata al rispetto della risoluzione 179/2005, che esclude il diritto al rimborso dell’Iva per le spese sostenute sui beni di terzi.
Il giudice di primo grado sposa la tesi della società e accoglie il ricorso. Il Fisco fa appello ma anche la Ctr conferma il diritto della società contribuente al rimborso dell’Iva per i seguenti motivi:
in analogia all’orientamento giurisprudenziale della Cassazione (sentenza 8389/2013), secondo cui è consentito l’ammortamento delle spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, per gli stessi beni strumentali è possibile godere del rimborso dell’eccedenza dell’Iva maturata. Infatti non rileva la loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di comodato ed è sufficiente che sia dimostrata la loro effettiva utilizzazione strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa;
la risoluzione 179/2005 emessa dall’amministrazione, ancorché non conoscibile dal contribuente nel momento in cui ha inviato l’istanza di rimborso, non ha comunque rilievo ai fini del diniego del rimborso Iva, perché è un provvedimento interno alla Pa, come tale appartenente a una categoria di atti amministrativi che non costituiscono fonte del diritto.
Ctr Sardegna, sentenza 277/01/2017