Controlli e liti

Riscossione, stop a pignoramenti, fermi e ipoteche fino al 31 agosto

Le Faq di Ader dopo la conversione del Dl Sostegni bis: nuovo calendario per la pace fiscale

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Sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Sono alcuni dei chiarimenti forniti nell’aggiornamento delle Faq e del vademecum di agenzia delle Entrate-Riscossione dopo la pubblicazione della conversione del Dl 106/2021.

Stop alle notifiche fino al 31 agosto

Come ricorda un comunicato diffuso da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), la legge proroga fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo finale di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 30 settembre

È prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps affidati all'Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa nel'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

Nuove scadenze per la pace fiscale

Inoltre, come ricorda sempre Ader, la conversione del Dl Sostegni bis all’articolo 1-sexies ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della rottamazione-ter e delle due rate del saldo e stralcio previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi. La norma, modificando la previsione contenuta nel precedente decreto Sostegni (Dl 41/2021) che disponeva il pagamento in un'unica soluzione entro il termine ultimo del 31 luglio 2021, concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020 ancora dovute ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il primo appuntamento è quindi fissato al prossimo 31 luglio (che essendo un sabato slitta al 2 agosto) quando si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (per la rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (per il saldo e stralcio).

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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