Controlli e liti

Riscossione,prova della procura speciale per la costituzione in giudizio

La sentenza 727/4/2021 della Ctp Trapani: inutilizzabile la documentazione prodotta dal concessionario

Illegittima la costituzione in giudizio del concessionario senza prova della procura speciale rilasciata dal rappresentante legale della società concessionaria al direttore generale-procuratore speciale che ha conferito il mandato alle liti. Di conseguenza non può essere utilizzata la documentazione depositata nel processo da parte dell’ente di riscossione. Così si è espressa la Ctp Trapani, sentenza 727/4/2021 (presidente e relatore Genco).

La vicenda

Nel giugno 2019 un concessionario della rioscossione notifica a una Srl un'intimazione di pagamento fondata su ruoli e relative cartelle (atti presupposti). L’atto viene impugnato dal sodalizio con ricorso introduttivo depositato nel 24 giugno 2019. La contribuente contesta, tra gli altri, la nullità dell’intimazione per omessa notifica delle cartelle e dei sottesi ruoli, ossia degli atti presupposti.

Si costituisce il concessionario tramite avvocato del libero foro, in forza di procura rilasciata dal direttore generale procuratore-facente funzioni del concessionario, a sua volta delegato dal Presidente della società concessionaria, in forza di procura notarile rilasciatagli dal presidente della società concessionaria, procura citata ma non allegata.

Replica la società con memoria e precisamente contesta la validità della costituzione in giudizio per difetto di legittimatio ad processum, data la mancata prova della procura speciale conferita al procuratore-facente funzioni.

La decisione

Il collegio sposa la tesi della contribuente, e ritiene irrituale la costituzione in giudizio dell’avvocato della società concessionaria.Il mandato alle liti all’avvocato non è stato conferito dal legale rappresentante del concessionario della riscossione, bensì da un suo procuratore speciale. Per dimostrare il possesso dei poteri rappresentativi in forza dei quali ha conferito il mandato alle liti, agli atti doveva essere depositata la procura speciale di cui era munito. Ciò in virtù di quanto statuito dalla Suprema corte con la sentenza n. 24175 del 2018.

In pratica, in caso di delega data dal procuratore speciale, a sua volta delegato dal presidente della società di riscossione in virtù di tale procura notarile, è necessario produrre la stessa, pena la invalidità della costituzione in giudizio. Conseguenza ne è l’accoglimento del ricorso della società, data l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal concessionario, e quindi della mancata prova della notifica degli atti presupposti alla intimazione.

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