Riserva di rivalutazione, per la tassazione del socio conta l’anno di distribuzione
Per determinare la tassazione in capo ai soci a seguito di distribuzione della riserva di rivalutazione, la stessa si considera formata con utili prodotti nell’anno di distribuzione della riserva stessa e non nell’anno in cui è avvenuta la rivalutazione dei beni in bilancio.
Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello 332/2019 di ieri , con cui l’Agenzia ha affrontato una questione legata alla distribuzione della riserva di rivalutazione degli immobili ai sensi dell’articolo 15 del Dl 185/2008. La norma consentiva di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio e l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, attraverso il pagamento di imposte sostitutive.
La società istante aveva optato per il riconoscimento fiscale, ma non si era avvalsa della facoltà di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, che pertanto sarebbe stata tassabile in capo alla società in caso di distribuzione.
Nel corso del 2018, la società aveva distribuito la riserva di rivalutazione ai due soci (titolari entrambi di partecipazioni «qualificate») e, pertanto, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018 avrebbe dovuto effettuare una variazione in aumento pari alla riserva di rivalutazione distribuita.
Ciò premesso, la società istante chiedeva come dovesse essere tassata la somma distribuita in capo ai soci, che ha natura di utile, tenuto conto delle nuove regole in materia di tassazione dei dividendi introdotte dalla legge di bilancio 2018. Questa ha previsto, per i dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, una tassazione del 26% sia per le partecipazioni «qualificate» che «non qualificate», prevedendo altresì uno speciale regime transitorio per le distribuzioni di utili «qualificate» deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, in relazione alle quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Pertanto, se si considerasse la riserva formata con utili del 2008, anno di rivalutazione degli immobili, essa concorrerebbe al reddito dei soci per il 49,72 per cento. Se, invece, si ritenesse che l’anno di formazione della riserva coincide con quello della sua distribuzione, allora la riserva andrebbe considerata formatasi nel 2018 e di conseguenza i dividendi andrebbero tassati al 26 per cento.
Le Entrate hanno osservato che il presupposto impositivo nasce con la distribuzione della riserva in sospensione d’imposta, che deve quindi considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel periodo d’imposta in cui si verifica la distribuzione.
Nel caso specifico, pertanto, il presupposto impositivo si verificava nel corso del 2018, e pertanto gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel periodo d’imposta 2018.
Trattandosi quindi di riserve formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso del 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio l’Agenzia ha ritenuto non applicabile la regola transitoria della legge di Bilancio, bensì la regola generale, con conseguente obbligo di operare una ritenuta d’imposta del 26 per cento.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 332/2019