«Ristoro» per le spese di garanzia nei rimborsi Iva
«Ristoro» a titolo forfettario dello 0,15 per cento dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia per il rimborso Iva annuale o trimestrale, per i soggetti che la presentano in titoli di Stato o tramite fideiussione.
La novità, introdotta dall’articolo 7 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017), si è resa necessaria, in realtà, per chiudere un'infrazione mossa dall'Unione europea, e ha effetto dai rimborsi richiesti a partire dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dal primo trimestre 2018.
Precisando che tale «ristoro» viene effettivamente versato solo spirato il termine per l'emissione dell'avviso di accertamento o di rettifica per l'anno o il periodo oggetto di rimborso, ovvero, in presenza di emissione dell'avviso, solo quando viene definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso richiesto, è bene ricordare che la garanzia deve essere obbligatoriamente prestata dai soggetti che, chiedendo a rimborso un'Iva a credito superiore a 30mila euro, risultano essere «a rischio».
Sono considerati a rischio quei soggetti che, innanzitutto, non posseggono tutte le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, ossia che non possono autocertificare di non aver avuto, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, una diminuzione di patrimonio netto e una riduzione della consistenza degli immobili, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività, superiore al 40 per cento; che l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende, sempre compresi nelle risultanze contabili del periodo d'imposta precedente; che, per le società di capitali non quotate, non risultino essere state cedute, nell'anno precedente alla richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale e, infine, che sono stati eseguiti i versamenti sia dei contributi previdenziali che di quelli assicurativi.
Sono costretti a presentare garanzia in titoli o fideiussione anche i soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, diversi dalle start up innovative; i soggetti nei confronti dei quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore alle soglie indicate nel comma 4 dell'articolo 38-bis; o, ancora, i soggetti che richiedono il rimborso a causa della cessazione dell'attività.
Naturalmente, è bene far presente che anche i soggetti che possono usufruire del visto o della sottoscrizione alternativa, anziché della garanzia, possono, in mancanza del visto o della sottoscrizione stessa, qualsiasi sia il motivo, presentare le garanzie di cui si è appena detto.
Per quanto concerne la garanzia, stabilisce la norma che è necessario presentare una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero una fideiussione rilasciata da una banca o «da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione».
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