Ristrutturazioni, detrazione per il convivente se ha sostenuto le spese
Fattura cointestata
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese di costruzione del box pertinenziale ancorchè realizzato a una casa di nuova costruzione, in sede di costruzione, e limitatamente ai corrispettivi dell'appalto sostenuti dal committente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro, al netto del valore dell'area e delle spese generali di cantiere). Tali spese devono poi essere certificate da apposita attestazione rilasciata dall'impresa appaltatrice. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risulti codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell'impresa cedente e la causale di versamento (realizzazione box pertinenziale). La detrazione compete anche al coniuge convivente con il proprietario anche se il suo nominativo non risulta nel contratto di appalto. Ma a condizione che il familiare convivente abbia effettivamente sostenuto la spesa (suo codice fiscale risultante nel bonifico) e che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta (anche 100%, circolare 7/E del 2018, 21 naggio 2014 n. 11, risposta 4.6, e risoluzione 19/E del 2021). In sostanza, nei due bonifici va indicato il codice fiscale del soggetto che paga (o entrambi), mentre nelle due fatture emesse dall'impresa deve essere indicato il codice fiscale e nominativo del soggetto che effettivamente paga la fattura.
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