L'esperto rispondeImposte

Ristrutturazioni, detrazione per il convivente se ha sostenuto le spese

Fattura cointestata

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietaria di un terreno sul quale sto costruendo un’abitazione (prima casa), tramite un contratto di appalto con una ditta costruttrice. Nel progetto è identificato anche un garage (che verrà successivamente accatastato come pertinenza), per il quale vorrei fruire della detrazione del 50 per cento. Non avendo sufficiente capienza Irpef, ho chiesto alla ditta appaltatrice di cointestare la fattura a me e mio marito (convivente), ma mi hanno risposto che non possono farlo, in quanto il contratto di appalto è intestato solo a me (in quanto proprietaria).
Hanno emesso 2 fatture, ciascuna per metà costo del garage, entrambe intestate a me con indicazione su una che verrà pagata dal marito (indicando il suo codice fiscale).
È la procedura corretta? Il bonifico fiscale dovrà riportare entrambi i nostri codici fiscali come ordinanti? Oppure la fattura che pagherà mio marito può riportare solo il suo codice fiscale?
T.C. -Trento

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese di costruzione del box pertinenziale ancorchè realizzato a una casa di nuova costruzione, in sede di costruzione, e limitatamente ai corrispettivi dell'appalto sostenuti dal committente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro, al netto del valore dell'area e delle spese generali di cantiere). Tali spese devono poi essere certificate da apposita attestazione rilasciata dall'impresa appaltatrice. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risulti codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell'impresa cedente e la causale di versamento (realizzazione box pertinenziale). La detrazione compete anche al coniuge convivente con il proprietario anche se il suo nominativo non risulta nel contratto di appalto. Ma a condizione che il familiare convivente abbia effettivamente sostenuto la spesa (suo codice fiscale risultante nel bonifico) e che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta (anche 100%, circolare 7/E del 2018, 21 naggio 2014 n. 11, risposta 4.6, e risoluzione 19/E del 2021). In sostanza, nei due bonifici va indicato il codice fiscale del soggetto che paga (o entrambi), mentre nelle due fatture emesse dall'impresa deve essere indicato il codice fiscale e nominativo del soggetto che effettivamente paga la fattura.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©