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Ristrutturazioni, quando compete la detrazione come familiare convivente

La convivenza deve essere precedente all’inizio dei lavori e l’immobile da ristrutturare deve essere a disposizione del nucleo familiare

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di Marco Zandonà

La domanda

Un immobile "B" è posseduto per 1/6 dalla mia compagna con cui convivo nell’immobile "A" e in cui abbiamo la residenza. Sempre la mia compagna possiede la nuda proprietà dei restanti 5/6 dell’immobile"B" (derivanti da donazione della madre e del fratello della mia compagna) mentre la madre ha il diritto di abitazione (sempre sull’immobile "B") derivante da successione. Volendo io partecipare alla ristrutturazione dell’immobile B chiedo le modalità per usufruire delle detrazioni previste. È sufficiente che io sia appunto convivente (anche se nell’immobile A) oppure è necessario che la mia compagna mi conceda il comodato d’uso gratuito registrato sulla parte di sua proprietà?
J. M. - Aosta

Nel caso di specie la detrazione come familiare convivente non compete al convivente con la comproprietaria perché il fabbricato oggetto di intervento è destinato ad abitazione della madre della comproprietaria e non è a disposizione del nucleo familiare. La detrazione sia del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore del coniuge...