Ritenute non versate, per lo scomputo basta la fattura
Continuano a far discutere i riflessi applicativi della sentenza 10378/2019 a Sezioni unite, che ha risolto – si spera definitivamente – l’annoso problema dell’esistenza o meno della solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito. Secondo la Cassazione, per le ritenute Irpef, il responsabile unico nei confronti dell’Erario è il sostituto d’imposta che opera la ritenuta. Secondo i giudici, infatti, il “percipiente-sostituito” che subisce la ritenuta (dipendente, professionista o altro soggetto) ha diritto allo scomputo delle somme trattenute anche se il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) non ha eseguito il versamento.
Il caso è noto. Le Entrate, a seguito di un controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) avevano emesso una cartella per la riscossione di somme che «il sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute. Dopo aver vinto in primo grado, il contribuente si è visto dare ragione anche dalla Ctr Puglia (sentenza 112/2012), che ha ricordato come l’articolo 22 del Tuir preveda la responsabilità solidale del sostituito solo per le ipotesi di «omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo».
Per legge, la sostituzione nel pagamento dell’imposta e la solidarietà sono istituti profondamente diversi. L’articolo 64, comma 2, del Dpr 600/1973 – che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione – dimostra che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, dato che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo. Di qui la conseguenza per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solo a carico del sostituto. Per la Cassazione, «nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del Dpr n. 602 citato è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».
Il precedente del 1996
È importante ricordare anche una sentenza di quasi 23 anni fa, la 8606 della Cassazione, del 2 ottobre 1996, con cui si sottolineava l’estraneità del percipiente al versamento della ritenuta. Proprio in virtù di tale estraneità, il Fisco non può opporgli il mancato versamento della trattenuta.
Non si può, cioè, mettere in dubbio che la ritenuta è stata effettuata quando è manifesta in fattura o in altro documento la rinuncia dello stesso contribuente. Il mancato invio della certificazione o, addirittura, il mancato versamento della ritenuta sono problemi che riguardano il sostituto d’imposta e, quindi, non si può disturbare chi ha subìto la ritenuta.
Come scomputare la ritenuta
Nel caso di un professionista o di un’impresa, per lo scomputo delle ritenute subite basta la fattura. La conferma è nella risoluzione 68/E del 19 marzo scorso. Se manca la certificazione, il professionista o l’impresa che ha subìto la ritenuta deve esibire:
● la fattura;
● la documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari) che dimostra l’importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura.
Nella risoluzione si legge che nel caso in cui la fattura e la documentazione siano prodotte in sede di controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una fattura regolarmente contabilizzata, che è riferita esclusivamente alla fattura e che – a fronte della stessa – non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.