Controlli e liti

Contenzioso tributario, rito emergenziale per le udienze fissate prima del 30 giugno

Irrilevanti le modifiche apportate dalla legge 70/2020 di chiusura dell’emergenza Covid

di Antonio Iorio

Le udienze di luglio se fissate prima del 30 giugno seguiranno le regole previste nel periodo emergenziale. Sono infatti sempre valide ai fini processuali le decisioni assunte prima del 30 giugno anche se non si è in presenza di effetti irreversibili. Sono così irrilevanti le modifiche apportate dalla legge 70/2020 di chiusura dello stato di emergenza al 30 giugno. È questa, in estrema sintesi, la tesi che sembra preferire l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione tematica sulle ricadute sui giudizi civili a seguito della soppressione della norma che prevedeva lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020
Ma vediamo, in sintesi, i termini della problematica.

Sospensione e proroghe. Per affrontare l’emergenza sanitaria sul piano giudiziario è stata disposta la sospensione (al 15 aprile 2020, poi prorogato all’11 maggio 2020) di udienze, attività e termini processuali (prima fase). Cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento (seconda fase).
Quest’ultima fase riguardava il periodo 12 maggio - 30 giugno 2020.
Tuttavia, l’articolo 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28/2020 ha prorogato l’originario termine (30 giugno) al 31 luglio.In sede di conversione (legge n. 70/2020) è stata soppresso proprio la citata proroga riprendendo così vita il termine finale del 30 giugno 2020 originariamente fissato.

La questione. In conseguenza delle varie norme succedutesi nel tempo e, segnatamente, dell’abrogazione del termine del 31 luglio 2020 con il ripristino del precedente 30 giugno, si pone il dubbio sulla disciplina processuale civile applicabile ai procedimenti in corso, nel periodo 1 luglio - 31 luglio 2020. A questo proposito occorre considerare che l’articolo 1, comma 2, della Legge 70 del 2020, ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della precedente norma contenuta nel DL 28/2020 che faceva riferimento al 31 luglio 2020.

Al riguardo la relazione della Cassazione rileva che tutti gli atti di natura meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati fino al 29 giugno 2020, pure avendo come presupposto temporale una seconda fase di durata estesa fino al 31 luglio 2020 rimangono validi, tuttavia occorre verificare l’esatta portata e l’estensione temporale degli effetti giuridici che i predetti atti sono in grado di produrre.

Le due differenti tesi. L’ufficio del Massimario ipotizza due opzioni interpretative anche se sembra prediligere la seconda. Stando a una prima tesi restrittiva, resterebbero fermi solo gli effetti processuali ormai irreversibili, determinatisi in conseguenza degli atti o dei provvedimenti validamente adottati prima del 30 giugno. Per tutti i restanti effetti giuridici non ancora “manifestatisi” al 30 giugno 2020 (data di entrata in vigore della l. n. 70/2020) di dovrebbero trovare applicazione le regole processuali ordinarie.
A titolo esemplificativo tra i provvedimenti di organizzazione degli uffici giudiziari adottati a partire dall’1 luglio 2020, non avrebbero di conseguenza più ragione di essere:
a. le restrizioni degli accessi del pubblico negli uffici giudiziari;
b. le limitazioni dell’orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c. la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, con convocazioni per orari fissi;
d. l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Analogamente dovrebbero venir meno anche le misure che dispongono:
-la celebrazione delle udienze, nei processi civili e penali, a porte chiuse;
-la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice
-lo svolgimento della camera di consiglio dei giudici collegiali in modalità telematica
-lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto
Non verrebbero meno, invece, i provvedimenti, adottati che hanno prodotto sicuramente effetti processuali ormai irreversibili o che potrebbero determinare – ove se ne prevedesse una immediata cessazione degli effetti– il non funzionamento del servizio giudiziario.

Si pensi ad esempio:
-al rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;
-alla sostituzione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, attraverso lo scambio documentale e il deposito del provvedimento fuori udienza.

La seconda interpretazione invece farebbe salvi tutti gli effetti dei provvedimenti adottati anche se non irreversibili.In sostanza tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa o giurisdizionale, assunti prima del 30 giugno produrrebbero effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 2020. Ne conseguirebbe lo svolgimento nel mese di luglio di tutte le attività processuali pianificate secondo i modelli previsti nel periodo emergenziale senza distinzione tra atti che hanno già prodotto interamente i propri effetti in maniera irreversibile (ad es. rinvii post feriali delle udienze) ed atti che invece devono produrre i loro effetti (ad es. provvedimenti che dispongono lo svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche).

In questo caso tutte le udienze di cui si è disposta la celebrazione a porte chiuse, continuerebbero ad essere tenute con questa modalità ovvero quelle già fissate con modalità esclusivamente telematiche, come pure per le camere di consiglio collegiali, in relazione alle quali il presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei componenti del collegio da remoto.

L’interpretazione preferita. La relazione, pur non evidenziandolo esplicitamente, ritiene più aderente alla volontà del legislatore la seconda interpretazione. Vien in ogni caso precisato che, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, rimane fermo il potere del giudice eventualmente di revocare il provvedimento in precedenza adottato in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio: sarebbe pertanto pienamente giustificato lo svolgimento delle attività processuali, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito.

Le udienze penali in Cassazione. Uno specifico approfondimento è dedicato poi alle udienze penali presso la Suprema Corte giungendo sostanzialmente alle medesime conclusioni individuate per i procedimenti civili. Ed infatti la relazione ritiene che se per effetto dell’accorciamento del periodo di emergenza, tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze adottati prima del 30 giugno 2020 e relativi ad udienze da remoto da celebrarsi nel mese di luglio perdessero efficacia, ne conseguirebbe l’ingiustificato rallentamento dell’attività giurisdizionale se non addirittura il rischio, stante la necessità di rispettare i termini per la “rifissazione” delle udienze, di una sostanziale paralisi (lo spazio utile di rifissazione verrebbe infatti, a coincidere con l’inizio del periodo feriale) in contrasto con la stessa finalità della norma, volta a consentire, invece, una piena ripresa dell’attività.
Le prescrizione. In linea generale, l’articolo 83 della legge n. 27 del 2000 ha introdotto un’ipotesi di sospensione della prescrizione Si pone il problema se la riduzione del periodo emergenziale riguardi anche il periodo di sospensione, per effetto dell'estensione della disciplina, fino al 31 luglio 2020.

La relazione chiarisce che la sospensione della prescrizione era direttamente collegata al rinvio dei procedimenti, ma non contemplava la sospensione del termine fino alla nuova data di celebrazione dell’udienza, bensì era prevista in ogni caso una limitazione (non oltre il 31 luglio). Una volta venuto meno il riferimento a quest’ultimo termine, la norma ha riacquistato il suo originario tenore, sicché la sospensione della prescrizione non potrebbe in nessun caso andare oltre il 30 giugno.

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