Contabilità

Rivalutazione con aliquota omogenea per le immobilizzazioni non ammortizzabili

Semplificazione di calcolo per i beni d’impresa realizzati «internamente» e i relativi investimenti

di Stefano Mazzocchi

La recente riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa – operata dall’articolo 110 del decreto Agosto (Dl 14 agosto 2020, n. 104) - pone nuovamente l’attenzione sulla possibilità di intervenire sulle immobilizzazioni in corso. Non di rado a livello operativo, specie per le immobilizzazioni in corso realizzate “internamente”, non sono oggetto di capitalizzazione tutti gli investimenti sostenuti per la loro realizzazione. Tali valori non formano mai oggetto di ammortamento fino a un determinato momento, prefissato dai principi contabili.

In particolare:

1) per le immobilizzazioni materiali (Oic 16), essi sono rilevati nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito;

2) per le immobilizzazioni immateriali (Oic 24), invece, l’avvio del processo di ammortamento decorre nel momento in cui sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto.

Tra l’altro, per le immobilizzazioni immateriali, l’Oic 24 prescrive la non recuperabilità dei costi iscritti a conto economico e che non siano stati oggetto di capitalizzazione nei precedenti esercizi. Tipico è il caso di quei costi sostenuti per la realizzazione di un brevetto che in fase iniziale sono imputati a conto economico, per la mancanza dei requisiti richiesti dalle normative civilistiche ai fini della loro capitalizzazione, e che solo dopo avere acquisito la ragionevole certezza di un esito positivo del processo innovativo saranno iscritte tra le immobilizzazioni in corso.

Per entrambe le tipologie di immobilizzazioni, inoltre, gli acconti corrisposti ai fornitori per la realizzazione di un cespite devono essere iscritti tra le immobilizzazioni in corso dal momento «in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi».

Ai fini della possibilità di usufruire del beneficio fiscale della rivalutazione, le immobilizzazioni devono sussistere già alla data del 31 dicembre 2019. In altre parole, la rivalutazione deve riferirsi a beni che risultino dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L’omogeneizzazione delle aliquote d’imposta per la rivalutazione dei beni tra quelli ammortizzabili e non, rende agevole la possibilità di rivalutare anche quei beni che nel corso dell’esercizio 2020 siano stati completati e quindi classificati nella specifica voce dell’immobilizzazione rispetto alla voce iniziale dell’immobilizzazione in corso.

Nelle precedenti edizioni della rivalutazione, si era sempre assistito ad una differenziazione delle aliquote d’imposta a seconda della tipologia di immobilizzazione (ammortizzabile o non ammortizzabile). Di solito l’aliquota per i beni non ammortizzabili risultava ridotta rispetto a quella generale per i cespiti ammortizzabili, creando non pochi problemi interpretativi nel momento, come nel nostro caso, in cui il bene fosse risultato successivamente alla rivalutazione ammortizzabile.

Decorrenze differenziate
Un ulteriore problema che potrebbe verificarsi consiste nella diversa validità temporale ai fini fiscali della rivalutazione del 2019 - operata sulla base dell’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) - con quella del 2020 (introdotta, appunto, dal decreto Agosto). Infatti, mentre nella prima disposizione l’effetto è differito al 2022, la versione ferragostana dell’agevolazione è valevole – sotto il profilo fiscale - dal 2021. La mancata sincronizzazione delle due date di validità iniziale dal punto di vista fiscale rende difficile il coordinamento delle due normative nel caso in cui si volesse sullo stesso bene effettuare una ulteriore rivalutazione rispetto a quanto già contabilizzato nel 2019.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©