Rivalutazione immobili con scorporo del terreno e con perizia di stima
Fabbricato industriale
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2017, che si ritiene tuttora applicabile nel vigore della rivalutazione generalizzata prevista dall’articolo 110 del Dl 104/2020, ha chiarito che è necessario che il maggior valore da attribuire al fabbricato o all’area sia individuato sulla base di una perizia di stima o di altro metodo che individui distinti valori correnti dei beni, o sulla base di una valutazione degli amministratori che individui distinti valori interni. Tali precisazioni prescindono dalla circostanza che il fabbricato e l’area siano unitariamente iscritti in bilancio.
I maggiori valori attribuiti distintamente al terreno e al fabbricato sulla base dei predetti criteri possono incrementare il precedente valore fiscale dei medesimi, come a suo tempo determinato per effetto dell’applicazione dell’articolo 36, commi 7, 7-bis e 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. In particolare, la rivalutazione a valore “corrente” o “interno” dell’area potrà comportare un incremento del valore già determinato in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 36 (mediante scorporo forfettario o sulla base del costo analitico di acquisizione).
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