Adempimenti

Rivalutazione terreni e partecipazioni, termini riaperti fino al 15 novembre

La conversione del decreto Sostegni bis proroga le disposizioni scadute il 30 giugno

di Stefano Vignoli

Tra le modifiche inserite in sede di iter di conversione del Sostegni bis (articolo 14, comma 4-bis) trova spazio la proroga dei termini delle disposizioni relative alla rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli (articolo 7 della legge 448/2001) e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari (articolo 5) i cui termini erano già scaduti il 30 giugno 2021 secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1122, della legge 178/2020).

La nuova scadenza entro la quale persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia devono procedere con redazione e asseverazione della perizia di stima e versamento dell’imposta sostitutiva è il 15 novembre 2021.

L’imposta, dovuta con l’aliquota dell’11% sia per i terreni che per le partecipazioni qualificate e non, può essere frazionata in 3 rate annuali con la maggiorazione, per le rate successive alla prima, del 3% a titolo di interessi.

Ancorché inusuale, la data del 15 novembre non è nuova al mondo delle rivalutazioni in quanto già prevista dall’articolo 137 del decreto Rilancio che aveva individuato il termine ultimo del 15 novembre 2020.

Dalla rivalutazione targata Sostegni bis emerge però una differenza rilevante rispetto a quella del decreto Rilancio: mentre quest’ultimo interveniva dopo la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 693 e 694, della legge 160/2019) prevedendo nuova scadenza (15 novembre 2020 invece del 30 giugno 2020) e nuova data di riferimento (1° luglio 2020 invece del 1° gennaio 2020), il nuovo comma 4-bis dell’articolo 14 differisce al 15 novembre 2021 la data della perizia e del pagamento, mantenendo inalterato il 1° gennaio 2021 quale data a cui riferirsi per il valore di terreni e quote e in cui deve sussistere il possesso del bene.Così, chi ha acquisito terreni o quote successivamente al 1° gennaio 2021 resta escluso dalla possibilità di effettuare la rivalutazione entro il 15 novembre.

Considerando le precisazioni della risposta ad interpello 236/2020, la nuova scadenza del 15 novembre non permette di differire il versamento della seconda o terza rata delle rivalutazioni perfezionate al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2019 in quanto il Sostegni bis non si configura come proroga delle previgenti misure.

Rispetto alla legge di Bilancio 2021 si tratta invece di una proroga, permettendo quindi di aggiornare le scadenze delle rate per chi ha perfezionato la rivalutazione al 30 giugno 2021: seconda e terza rata potranno essere versate entro il 15 novembre 2022 e 15 novembre 2023.

Ma vediamo in dettaglio i potenziali destinatari della proroga: il riferimento al 1° gennaio 2021 dovrebbe condurre agli stessi valori di perizia di chi era interessato al “primo treno” in scadenza il 30 giugno e quindi è da escludere il rinnovato interesse per chi ha visto accrescere il valore di quote o terreni nel corso del 2021.

Potrebbe esserci inoltre il caso dei soggetti a cui si aprono o concretizzano prospettive di vendita non ancora maturate al 30 giugno: la nuova finestra permetterà di ridurre il carico impositivo, aspetto comunque da valutare attentamente in quanto l’imposta sostitutiva si versa sull’intero valore periziato e la convenienza ad effettuare la rivalutazione emerge solo se il prezzo di vendita è significativamente superiore al costo storico.

Guarderanno inoltre con interesse alla nuova scadenza i soggetti in difficoltà finanziaria al 30 giugno che siano invece in grado di trovare le risorse per il 15 novembre e i soggetti che abbiano già rivalutato e ceduto soltanto una parte delle quote e che si vedono aprire la possibilità di cedere anche la residua partecipazione.

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