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Rivalutazioni, serve una proroga del termine

L’epidemia di Covid-19 rende difficili perizia e pagamento dell’imposta già il 30 giugno

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di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sta avendo un notevole impatto anche sulla gestione delle operazioni straordinarie che a vario titolo vedono coinvolti società, imprenditori e fondi d'investimento. Tra le varie criticità, un ambito che ha registrato una brusca frenata riguarda le operazioni di cessione di azioni o quote societarie finalizzate all’ingresso nel capitale di nuovi investitori per lo sviluppo dell’attività o per la riorganizzazione in ambito familiare.

L’incertezza manda in tilt le intese

La motivazione è da ricercare nel fatto che le intese preliminari, anche in fase avanzata, tra i titolari intenzionati alla cessione delle partecipazioni e gli investitori, nazionali o esteri, che si apprestavano a rilevarle sono andate in tilt. L’evoluzione e le conseguenze a livello economico dell'espansione del coronavirus sono infatti, almeno al momento, assolutamente imprevedibili, con la conseguenza che i budget 2020 delle aziende potenziali target sono tutti sub judice e provare ad ipotizzare forecast o programmi futuri appare difficile, se non addirittura azzardato in qualche caso.

Battuta d’arresto per le rivalutazioni del costo delle partecipazioni non quotate

In questo contesto, hanno registrato una battuta d'arresto anche le valutazioni finalizzate a sfruttare la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 reintrodotta dalla legge di Bilancio 2020.

La facoltà riguarda le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia titolari di partecipazioni non quotate alla data del 1°gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa che, al fine di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1 lettere da a) a c-bis) del Tuir (Dpr 917/1986), nel momento in cui le partecipazioni saranno oggetto di cessione a titolo oneroso, sono tenute, entro il 30 giugno 2020, alla predisposizione di una perizia di stima della società ad opera di un professionista abilitato e al versamento dell'imposta sostitutiva per l'intero ammontare oppure per la prima di tre rate di pari importo, con successivo versamento delle restanti rate il 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022 maggiorate degli interessi.

I limiti della scadenza e la necessità della norma a regime

Allo stato attuale, quindi, tornano di stretta attualità i limiti connessi sia alla scadenza del 30 giugno che, se in passato limitava le operazioni avviate nella seconda metà dell'anno, appare oggi del tutto inadeguata, sia all'eccessiva onerosità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, pari all'11% a prescindere dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Lo sforzo dovrebbe dunque ora essere quello di portare finalmente “a regime” la norma, in modo da garantire maggiore stabilità nel sistema e favorire le già difficili decisioni degli operatori. In alternativa, occorrerebbe sicuramente una proroga straordinaria più che giustificata dal Covid-19, facendo ad esempio coincidere la scadenza con quella del 30 novembre fissata per l'invio del modello Redditi 2020, in modo da dare fiato al mercato.
In relazione all'aliquota, un passo indietro, riportandola anche solo all’8% come previsto nel 2018, potrebbe essere invece la scelta giusta per far ripartire con maggiore rapidità gli accordi appena superata l'emergenza, a tutto beneficio dell'intero sistema.