Controlli e liti

Rottamazione cartelle, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile dopo la domanda

L’ordinanza 15722/2023: l’adesione alla definizione agevolata determina un’intervenuta carenza di interesse

Venerdì 30 giugno scade il termine per presentare le domande di rottamazione quater dei carichi affidati all’agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con cui il contribuente, di regola, ha la possibilità di beneficiare dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora (articolo 30 del Dpr 602 del 1973) e dei compensi di riscossione (comma 231 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022).

La carenza di interesse

Sugli effetti processuali della domanda va segnalata la posizione assunta dalla sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza 15722 del 5 giugno 2023. In tale pronuncia, la Suprema corte, dopo aver dato atto che «nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata («rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia» e che la medesima «dichiarazione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima», ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (si veda Cassazione 27846 del 2020).

Gli effetti della definizione agevolata

A tal proposito va ricordato che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, come prescrive il comma 236 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022, deve specificare la pendenza di eventuali giudizi e assumere l’impegno a rinunciarvi. Tuttavia lo stesso comma dispone che il giudice si limiti a sospendere il giudizio in attesa dell’integrale pagamento delle somme dovute e che la successiva prova documentale di quest’ultimo e, quindi, solo l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione del giudizio (anche parziale, laddove vi siano anche altri atti della riscossione). Viceversa, continua ancora il comma 236, in mancanza del perfezionamento della rottamazione quater il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Una possibile lettura alternativa

Pertanto, ad avviso di scrive, le disposizioni in questione («Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice») avrebbero anche potuto giustificare la scelta di sospendere il giudizio piuttosto che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta carenza dell’interesse ad agire (Cassazione 9101/2023).

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