Rottamazione, alla cassa entro il 5 agosto
Scadenza sia per i contribuenti in regola con i piani a fine 2024 sia per i riammessi
Doppio binario per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater, tra definizione ordinaria e riammessi, con unica scadenza al 31 luglio 2025, che, grazie alla cosiddetta tolleranza di cinque giorni, slitta al 5 agosto 2025. È questa la scadenza unica, sia per pagare la nona rata dovuta dai contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia per pagare la prima o unica rata dovuta dai contribuenti riammessi alla definizione agevolata, che hanno presentato la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Il rientro alla definizione agevolata poteva riguardare solo chi aveva già aderito alla chiusura dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ma che, al 31 dicembre 2024, era decaduto a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Per i riammessi alla rottamazione quater, l’importo complessivo dovuto, a titolo di definizione agevolata, tiene conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati fatti anche dopo l’intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. La decadenza da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi.
I contribuenti, che sono stati riammessi alla rottamazione quater, possono ridurre l’importo dei pagamenti, eliminando le cartelle che non intendono pagare. Usando il servizio «ContiTu», è infatti possibile rimodulare l’importo totale dovuto dal piano di riammissione e chiedere nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero delle rate indicato nella domanda di riammissione già presentata. Per gli altri debiti riportati nella comunicazione, la rottamazione non produrrà effetti e l’agente della Riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.
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Lorenzo Lodoli e Federica Polsinelli
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