Rottamazione per le cartelle fino al 30 giugno 2022
Rileva la data in cui il carico è stato consegnato alla agenzia Entrate-Riscossione. La durata massima del piano non può eccedere le 18 rate, la prima a luglio 2023
Scade il 2 maggio (il 30 aprile e il primo maggio sono infatti festivi) il termine per aderire alla rottamazione quater. Le proroghe delle sanatorie, disposte dal Dl 34/2023, non hanno infatti riguardato la definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione. E vi sono buoni motivi per aderirvi e per anticipare i termini di trasmissione dell’istanza.
Si ricorda in primo luogo che sono interessate le partite affidate all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Non rileva, dunque, la data di notifica della cartella, ma quella in cui il carico è stato “consegnato” ad agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader). Per facilitare l’individuazione delle partite definibili, Ader ha messo a disposizione sul proprio sito un applicativo che segnala tutti i ruoli potenzialmente interessati e simula il costo della definizione. Non possono essere rottamate le risorse Ue (per esempio i dazi) e l’Iva all’importazione, le sanzioni comminate da autorità penale, le somme rivenienti da sentenze di condanna della Corte dei conti e il recupero di aiuti di Stato illegittimi. Non vi è invece alcun ostacolo a includere i debiti già oggetto di precedenti piani di rientro, anche se scaduti da tempo.
Il vantaggio della sanatoria è notevole: sono cancellati sanzioni, interessi e aggio, e restano dovuti solo sorte capitale, costo di notifica della cartella e spese per procedure esecutive. In caso di sanzioni amministrative (per esempio multe stradali), occorre versare il solo importo originario della sanzione, senza altra maggiorazione.
Una volta trasmessa la domanda, esclusivamente in via telematica, entro la fine di giugno,Ader invia al debitore il piano dei pagamenti, nel numero delle rate prescelto.
La durata massima del piano non può eccedere le 18 rate, di cui le prime due a luglio e novembre 2023 e le altre 16 in quattro scadenze annuali, a decorrere dal 2024.
Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, con un ritardo tollerato di 5 giorni. In tal caso, si ripristina il debito iniziale per intero ma, a differenza della rottamazione ter, si conserva il diritto a rateizzare il debito residuo, con le regole ordinarie stabilite nell’articolo 19, Dpr 602/1973. Si ricorda che è possibile includere nella domanda le partite di precedenti edizioni della rottamazione, anche se decadute. Questo significa che se si hanno le ultime scadenze della rottamazione ter nel corso del 2023 si può abbandonare tale procedura e far confluire il debito residuo nell’attuale definizione agevolata.
Proprio in considerazione delle stringenti regole di decadenza, il debitore potrebbe avere convenienza a frazionare le istanze di rottamazione, al fine di non far decadere l’intera procedura, in caso di ritardi o omissioni nei versamenti. In questo caso, infatti, Ader trasmette al contribuente distinti piani di pagamenti, ciascuno corrispondente alle domande trasmesse.
L’invio della domanda consente di anticipare diversi effetti favorevoli. Si sospendono tutte le rate di precedenti dilazioni con l’agente della riscossione, fino al 31 luglio prossimo. Il debitore inoltre non viene più considerato moroso nei confronti dell’agente della riscossione, per tutta la vigenza della procedura agevolata. Questo significa che egli potrà ottenere il rilascio alle Entrate di un certificato negativo di carichi pendenti nonché un documento di regolarità contributiva. In caso di crediti verso una pubblica amministrazione superiori a 5mila euro, peraltro, non potrà subire alcun blocco del pagamento, ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973.