Rottamazione-quater, niente compensazione con i bonus edilizi
Per espressa previsione normativa, come per le altre rottamazioni, è esclusa ogni forma di compensazione
La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, infatti, come per le altre rottamazioni, anche nel caso di adesione alla rottamazione-quater è esclusa ogni forma di compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Si evidenzia, inoltre, che la rottamazione si perfeziona solo con il pagamento per intero e nei termini delle somme. Opera comunque una tolleranza, per quanto riguarda i tardivi versamenti, di cinque giorni. Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:
• utilizzare i bollettini precompilati allegati alla comunicazione;
• la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi;
• recarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione. I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in forma rateale, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2023.
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