Adempimenti

Rottamazione ter, tre date per i pagamenti delle rate scadute

Con l’emendamento apportato con la legge di conversione del decreto legge 4/2022 (Sostegni ter), si stabilisce un piano di rientro graduale dei pagamenti

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di Luigi Lovecchio

Riapertura dei termini a tutto campo per i soggetti che non sono riusciti a rispettare la scadenza della maxi rata della rottamazione ter del 14 dicembre 2021, con possibilità di pagamenti scaglionati al 30 aprile prossimo (rate 2020), al 31 luglio (rate 2021) e al 30 novembre prossimi (rate 2022). Si dispone inoltre l'estinzione delle procedure esecutive in essere, con sblocco dunque dei beni pignorati, facendo salve ovviamente le somme già versate.

Cosa riguarda

Con l'emendamento apportato con la legge di conversione del decreto legge 4/2022 (Sostegni ter), si rimettono in termini tutti i debitori decaduti dalla definizione degli affidamenti all'agente della riscossione, provvedendo a stabilire un piano di rientro graduale dei pagamenti.

Si tratta in particolare delle sanatorie della rottamazione ter (Dl 119/2018) e del saldo e stralcio (legge di Bilancio 2019).

Con riferimento a tali procedure, si ricorderà che, dopo l'ultima proroga, i termini relativi ai pagamenti delle quote riferite al 2020 e al 2021 erano state unificate al 9 dicembre 2021 (14 dicembre, con la tolleranza dei cinque giorni di ritardo). Considerata la concentrazione delle scadenze, sono stati in molti quelli che non sono riusciti a rispettare il suddetto termine di dicembre.

Al riguardo, va ricordato che è sufficiente il ritardato o l'omesso pagamento anche di una sola frazione di rata perché la definizione decada del tutto. Questo comporta, tra l'altro, il ripristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora. Peraltro, nel caso del saldo e stralcio, l'abbattimento che si verrebbe a perdere riguarda anche la sorte capitale.

La soluzione

Per rimediare a tale situazione di difficoltà diffusa, la legge di conversione del Sostegni ter, in corso di approvazione, ha previsto una riapertura dei termini che riguarda le rate originariamente in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Con riferimento alla rottamazione ter, si tratta di quattro rate per ciascuno degli anni interessati.

In particolare, le prime (2020) possono essere pagate entro la fine di aprile, le seconde (2021) entro la fine di luglio e le ultime (2022) entro la fine di novembre, che coincide con la scadenza dell'ultima rata del 2022. Si ricorda che i pagamenti della rottamazione ter terminano nell'anno 2023. Per tutte le nuove scadenze trova applicazione la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Ai fini del pagamento si potranno utilizzare i bollettini trasmessi originariamente dall'agente della riscossione, unitamente al piano iniziale. Si ricorda che allo scopo si possono utilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati dall'apposita piattaforma Sogei.

Estinte le procedure esecutive

La novella legislativa si occupa doverosamente di regolare il destino delle procedure esecutive in corso, disponendone l'estinzione. Questo significa, in concreto, che i beni e le somme eventualmente pignorate medio tempore tornano nella libera disponibilità del debitore. Si pensi ad esempio al pignoramento di conti correnti, stipendi, locazioni e quant'altro. Le somme già pagate, tuttavia, sono irripetibili e dunque si considerano definitivamente acquisite dall'agente della riscossione. Lo stesso dicasi in caso di pignoramenti mobiliari o immobiliari che abbiano già dato luogo all'assegnazione del bene in favore di terzi. Ovviamente, stante la pendenza del termine per la nuova scadenza, non potranno a maggior ragione essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

In caso di decadenza

Si evidenzia inoltre che in caso di decadenza dalla definizione agevolata, il debitore perde il diritto a rateizzare nuovamente le somme residue, restando così esposto alle azioni di recupero di agenzia delle Entrate - Riscossione. Non è così invece per i soggetti che avessero già abbandonato la procedura di sanatoria alla fine del 2019, con riguardo ad una qualsiasi delle edizioni della rottamazione. In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3 bis, del Dl 18/2020, è ancora possibile richiedere una nuova rateazione delle somme restanti.

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