Imposte

Royalties senza tax credit sulla parte detassata grazie al patent box

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di Luca Gaiani

Per le royalties di fonte estera, niente foreign tax credit sulla parte che viene detassata con il patent box, anche in presenza di una convenzione bilaterale. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 15/2019 , diffuso ieri. La regola di scomputo parziale prevista dal comma 10 dell'articolo 165 del Tuir è sostanzialmente coerente con i principi fondamentali delle convenzioni internazionali.

Il principio di diritto n. 15/2019 esamina il caso di una società italiana che percepisce royalties su un bene immateriale per il quale ha optato per il patent box (utilizzo indiretto degli intangibili). Il licenziatario è residente negli Usa e assoggetta a ritenuta alla fonte le royalties in uscita verso l'Italia.

La società ha chiesto alle Entrate un parere in merito al calcolo del credito di imposta spettante nel nostro Paese a fronte della trattenuta subita oltrefrontiera. In generale, si chiede se sia applicabile la regola contenuta nell'articolo 165, comma 10, del Tuir secondo cui nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Secondo la società istante, questa regola potrebbe ritenersi superata dal fatto che la vigente convenzione bilaterale con gli Stati Uniti non contiene una analoga previsione.

La disciplina del foreign tax credit è contenuta nell'articolo 23, par. 3, della Convenzione Italia-Usa. Lo Stato di residenza assoggetta ad imposizione il reddito del contribuente che comprende anche quello prodotto nell'altro Stato. Successivamente, lo Stato di residenza concede una detrazione dalle imposte dovute dal contribuente a fronte di quelle pagate all'estero sul reddito ivi prodotto. Dalla lettura del Commentario al modello Ocse si desume un nesso di causalità tra l'inclusione del reddito estero nell'imponibile dello Stato di residenza e il riconoscimento del credito di imposta. Nello stesso si muove la norma interna (articolo 165 Tuir) che stabilisce l'accreditabilità del credito di imposta solo quando il reddito estero che l'ha generato è stato incluso nel reddito complessivo.

Accertata la sostanziale coincidenza, in termini di regole generali, tra convenzione e norma interna, il principio di diritto si sofferma quindi sul quesito specifico riguardante le royalties detassate in base al patent box. Secondo le Entrate, la regola sopra descritta vale, per coerenza, anche in presenza di concorso parziale e ciò sia in base alla norma interna che a quella convenzionale. La norma interna (articolo 165 del Tuir), a differenza di quella convenzionale ha sullo specifico punto una disposizione attuativa, rappresentata dal comma 10. In base a questa disposizione, la parte di reddito da royalties di fonte estera che viene detassata (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione) in base al regime del patent box, e che dunque non concorre a formare l'imponibile italiano, non può generare alcun foreign tax credit. Le imposte estere gravanti su questa parte di royalties non saranno dunque accreditabili.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 17/2019

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