Ruralità senza annotazione per l’edificio già in D/10
Ctr Emilia Romagna: la domanda è retroattiva anche senza annotazione in visura
La domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di un fabbricato produce i propri effetti retroattivamente anche se in visura non è stato possibile apporre la relativa annotazione, poiché il fabbricato era già accatastato in D/10. Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, con le sentenze gemelle n. 51-52-53-54 della terza sezione (presidente Salvadori, relatore Tampieri), depositate il 13 gennaio scorso, ha riformato le decisioni di primo grado e ha dichiarato dovuto il rimborso Ici per le annualità 2006 e 2007.
La vicenda
Il caso in esame riguarda una cooperativa agricola titolare di fabbricati rurali originariamente accatastati in D/1, che, nel dicembre 2009, provvedeva a riaccatastare in D/10. La variazione si rendeva necessaria a seguito dei principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che, con sentenza n. 18565/2009, ha elevato la categoria catastale a presupposto necessario ai fini del riconoscimento della ruralità. Nel 2011 la società, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2-bis del Dl 70/2011 (disposizione poi abrogata), presentava all’agenzia del Territorio apposita autocertificazione (allegato C), al fine di ottenere la ruralità degli immobili con effetto retroattivo, ma in visura non veniva inserita alcuna annotazione, poiché ciò risultava possibile solo per i fabbricati che non erano già censiti in categoria D/10 (circolare dell’agenzia del Territorio n. 2/2012).
A seguito della presentazione della domanda la società proponeva apposita istanza di rimborso Ici per gli anni 2006 e 2007 e, una volta maturato il diniego tacito, proponeva ricorso avanti alla Ctp di Ravenna. Il collegio ravennate respingeva i ricorsi e negava l'attribuzione della ruralità con effetto retroattivo, poiché negli anni oggetto di rimborso i fabbricati erano accatastati in D/10 e in visura non risultava inserita la necessaria annotazione della ruralità (articolo 2, comma 5-ter, Dl 102/2013): decisione abbastanza sorprendente in quanto D/10 è proprio la categoria dei fabbricati strumentali alle attività agricole.
La sentenza
La Ctr Emilia Romagna, nel riformare la sentenza impugnata, evidenzia come l’interpretazione offerta dal collegio di Ravenna crei un’evidente disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno modificato la classificazione catastale prima dell’entrata in vigore del Dl 70/2011 (seguendo poi le disposizioni di questo senza ottenere l’inserimento della postilla di ruralità) e chi, invece, ha avuto accesso alla modifica del classamento in tempi successivi.
Alla luce di ciò, il collegio bolognese, ispirandosi ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza che informano il nostro ordinamento, ha stabilito che nel caso in cui non risulti possibile l’inserimento in visura dell’annotazione della ruralità - poiché il fabbricato è già classificato catastalmente in D/10 - è necessario riconoscere piena efficacia alla sola domanda presentata dal contribuente, la quale assurge ad elemento sufficiente e necessario ad attribuire all’immobile la qualifica della ruralità con effetto retroattivo.
Un orientamento indubbiamente condivisibile poiché finalizzato a non penalizzare quei contribuenti virtuosi che prima di altri si sono adeguati all'orientamento espresso dalla Cassazione e fatto poi proprio dallo stesso legislatore. In questo caso la sostanza ha prevalso sulla forma.