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Saldo delle imposte in via provvisoria per la Srl in liquidazione tra aprile 2023 e settembre 2024

La società non può presentare un’unica dichiarazione dei redditi per l’intero periodo di liquidazione. Può però evidenziare un credito per imposte al termine della liquidazione richiedendolo a rimborso

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di Gianluca Dan

La domanda

Una srl in stato in liquidazione dal 15 aprile 2023 ha conseguito un utile fiscale nel primo periodo di liquidazione che si è chiuso il 31 dicembre 2023. Nel secondo e ultimo periodo di liquidazione, che si chiuderà a settembre 2024 con la cancellazione della società dal registro delle imprese, rileverà una cospicua perdita fiscale che azzererà anche l’utile fiscale del primo periodo di liquidazione. Posto che il periodo 15 aprile 2023 – 30 settembre 2024 costituirà fiscalmente un unico periodo di imposta, perché di durata inferiore ai cinque anni, ci si chiede se per il periodo 15 aprile - 31 dicembre 2023 è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e versare le imposte dovute in via provvisoria; o se è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi per l’intero periodo di liquidazione (compensando quindi utili e perdite), visto che non saranno ancora spirati i termini per la presentazione del modello redditi riferito al 2023. Se fosse tenuta a versarle, come recuperarle successivamente?
L. C. - Bari

L’articolo 182, comma 3 del Tuir prevede che: «Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II [Ires], il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta...