Imposte

Salvataggio o assistenza in mare: noleggio nave non imponibile Iva

Secondo il principio di diritto 9/2023 non servono né prova di navigazione in alto mare né lettere d’intento

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di Anna Abagnale e Simona Ficola

Il noleggio della nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare è non imponibile ai fini IVA, senza prova di navigazione in alto mare né lettera d’intento.
Il principio di diritto 9/2023 pubblicato ieri dalle Entrate chiarisce l’interpretazione dell’articolo 8-bis, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972, norma che assimila alle cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, tra vari, i servizi di «locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)…».
Orbene, il rinvio normativo insito nell'art. 8-bis), D.P.R. 633/1972 non sempre è stato inteso in maniera corretta.

Da una parte, vi è stato chi ha creduto che il riferimento in questione fosse di natura “oggettiva”, ovvero che la non imponibilità dei servizi di cui alla lett. e) riguardasse tutte le navi e gli aeromobili della lettera a). Dall'altra, la tesi restrittiva di chi, invece, riteneva che, ai fini della non imponibilità IVA, i servizi di noleggio, locazione etc. dovessero riguardare esclusivamente le navi adibite alla navigazione in alto mare. In realtà, sul punto, poteva essere già di ausilio interpretativo una prassi di qualche anno fa – Risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017 – secondo la quale la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento dei passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca.

Non riguarda, invece, le navi di salvataggio o di assistenza in mare e le navi adibite alla pesca costiera (in tal senso anche Risposta ad interpello n. 183/E del 2020), la cui cessione è non imponibile a prescindere dalla dichiarazione di alto mare. Il Principio di diritto pubblicato ieri conferma che lo stesso vale per i servizi di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972 collegati alle suddette navi. Sicché, sono non imponibili ai fini IVA, la costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi destinate all'esercizio di attività commerciali se adibite alla navigazione in alto mare e sono non imponibili gli stessi servizi relativi alle navi adibite ad operazione di salvataggio o di assistenza in mare. Intendendosi per “mare” anche quello entro le 12 miglia dalla costa. Il chiarimento delle Entrate, pur facendo specifico riferimento alle navi che svolgono operazioni di salvataggio e di assistenza, può ritenersi altrettanto valido per le “navi adibite alla pesca costiera” ovvero per le navi adibite alla “demolizione”. Restano escluse dall'agevolazione, anche in riferimento ai servizi, le unità da diporto.

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