Sanatoria Tremonti ambiente, niente deduzione degli importi versati per Ires e Irap
La possibilità non è prevista dalla normativa e sarebbe anche contraria alla ratio della misura
La possibilità di portare in deduzione l’importo previsto ai fini della sanatoria in esame non è prevista dalla normativa emanata al riguardo, e sarebbe anche contraria alla ratio della misura, finalizzata a risolvere le gravi questioni relative alla cumulabilità degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la cosiddetta «Tremonti ambiente», che fu introdotta dall’articolo 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Per completezza, si ricorda che sia l’articolo 36, comma 2, del decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 (Dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), sia il provvedimento direttoriale 114266/2020, specificano che ai fini della determinazione dell’importo dovuto si applica alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla «Tremonti ambiente» l’aliquota d’imposta pro tempore vigente, in relazione alle diverse tipologie di contribuenti.
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