Scatta l’Iva su consulenze e perizie mediche per diagnosi di malattie
La Corte di giustizia Ue: necessario il perseguimento di un obiettivo terapeutico per l’esenzione
Le consulenze e perizie mediche volte a verificare l’esattezza della diagnosi di malattia di un soggetto sono da assoggettare a Iva. Così ha deciso la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza del 24 novembre 2022, nella causa C-458/21 ha rilevato che tali attività mediche non hanno carattere terapeutico, ma hanno uno scopo differente che esclude l’esenzione dall’imposta.
La vicenda esaminata
Una società di assicurazione ungherese promuoveva dei prodotti assicurativi mediante i quali assicurava ai contraenti la possibilità di usufruire di cure sanitarie all’estero per malattie gravi.
A tal fine, la società ungherese stipulava con una società spagnola un contratto di prestazione di servizi di informazione medica, in virtù del quale i medici convenzionati spagnoli esaminavano la situazione sanitaria dell’assicurato per verificare il diritto alle prestazioni assicurative.
In forza di tale contratto, la società ungherese si obbligava a pagare a quella spagnola un premio annuale per ogni soggetto assicurato, con la stessa frequenza con cui gli assicurati pagavano il proprio premio.
La società spagnola emetteva quindi delle fatture senza applicare l’Iva, ritenendo di poter usufruire dell’esenzione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/Ce in tema di prestazioni mediche.
Tuttavia, tale esenzione è stata contestata dall’amministrazione finanziaria, in quanto, a detta di quest’ultima, l’attività medica svolta dalla società spagnola si limitava a valutare le informazioni e i risultati medici dell’assicurato, senza svolgere alcuna attività terapeutica.
Assoggettabilità Iva
La Corte di giustizia ha concluso per l’assoggettabilità a Iva di tali prestazioni. L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c, direttiva 2006/112/Ce prevede l’esenzione dall’Iva per le sole prestazioni terapeutiche mediche che devono essere effettuate nell’esercizio di professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro interessato (Cgue, causa C-48/19); tali requisiti devono essere interpretati in senso restrittivo (Cgue, causa C-228/20).
Sebbene la nozione di «prestazione medica» sia di difficile individuazione, la Corte di giustizia ritiene che sia necessario il perseguimento di un obiettivo terapeutico, ricomprendendo così tutte le prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, curare e, laddove possibile, guarire malattie o problemi di salute; sono così esenti dall’Iva le attività sanitarie volte alla tutela, mantenimento o ripristino della salute delle persone.
Con riferimento alle mere consulenze o perizie mediche, volte a esaminare la documentazione sanitaria del soggetto interessato al solo fine di confermare, confutare o riesaminare la diagnosi inizialmente effettuata, si ritiene che queste non abbiano lo scopo di tutelare, anche nel senso di mantenere o ripristinare, lo stato di salute della persona a cui la perizia si riferisce.
E, infatti, una simile prestazione, che ha lo scopo di fornire una risposta alle questioni individuate nell’ambito della richiesta di perizia, è eseguita al fine di consentire a un terzo di adottare una decisione che produca effetti giuridici nei confronti della persona interessata o di altre persone. Sicché, se è vero che una perizia medica può essere richiesta dal soggetto interessato stesso e che essa può indirettamente contribuire a tutelare la salute dell’interessato, individuando un nuovo problema o correggendo una diagnosi precedente, lo scopo principale perseguito da qualsiasi prestazione di questo tipo rimane quello di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui.Da ciò ne consegue l’assoggettabilità a Iva per via del perseguimento di scopi differenti da quelli tutelati dalla ratio sottesa all’esenzione.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera