Scissione inversa legittima in alternativa all’assegnazione ai soci
Lo scorporo di asset da una società controllata (scissa) in favore della propria controllante (beneficiaria) non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito
Con la risposta a interpello 317/2023, l'agenzia delle Entrate conferma la legittimità della scissione inversa, che prevede lo scorporo di asset da una società controllata (scissa) in favore della propria controllante (beneficiaria). L'Agenzia, nel solco di un approccio interpretativo ormai consolidato, afferma chiaramente che l'operazione è realizzata in regime fiscale di neutralità e di continuità di valori e non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito (si veda il precedente articolo «La scissione di una partecipazione è un'alternativa valida all'assegnazione»).
La fattispecie oggetto della risposta 317/2023 riguarda una «scissione inversa», che prevede lo scorporo di asset da una società controllata in favore della relativa controllante.
Questo tipo di operazioni, seppur animate da obiettivi prettamente aziendali e riorganizzativi, sulla base del tradizionale approccio diffidente sopra ricordato, erano a rischio di contestazione. Difatti, l'agenzia delle Entrate avrebbe potuto riqualificare il trasferimento di beni mediante scissione in favore della controllante come un'operazione realizzativa e quindi imponibile: distribuzione dividendi in natura ovvero assegnazione di beni al socio. Negli ultimi anni, l’agenzia delle Entrate ha "sdoganato" (seppur con qualche battuta d'arresto) le operazioni di scissione.
La risposta 317/2023 conferma questo nuovo approccio e sancisce:
- la piena legittimità della scissione a favore della beneficiaria controllante, escludendo profili di elusività sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Iva;
- la pari dignità tra la scissione inversa (fiscalmente neutrale) e l’assegnazione dei beni ai soci (operazione realizzativa con conseguente tassazione sulla società e sui soci).
Anche in questa occasione l’agenzia delle Entrate valorizza le finalità riorganizzative della scissione e conferma il regime di neutralità ex articolo 173 del Tuir.
L’Agenzia si sofferma in particolare sulla partecipazione oggetto di scorporo che viene trasferita alla beneficiaria/controllante in continuità di valori fiscali e pone l’attenzione sulla necessità di ricostruire in capo alla beneficiaria la composizione fiscale del patrimonio netto della scissa, con particolare riferimento alle riserve in sospensione d’imposta.
Nel rispetto dei principi di neutralità e continuità, l’operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.
L’Agenzia considera, infine, il regime della prospettata scissione inversa ai fini dell’Irap, dell’Iva e delle imposte indirette (con imposta di registro applicabile in misura fissa), confermando il principio di neutralità e l’assenza di profili di abuso. Tuttavia, con riferimento all’ Iva, l’Agenzia tiene a specificare che la scissione si qualifica come operazione "fuori campo Iva" ex articolo 2 comma 3 lettera f) del Dpr 633/72 solo qualora non risulti assimilabile ad un’assegnazione dei bei aziendali a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività. Per non suscitare profili di elusività occorre che l’operazione determini «nel complesso un’effettiva riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte delle beneficiarie della scissione».
Nel caso in esame l’Agenzia esclude l’elusività dell’operazione, in virtù del fatto che al termine della riorganizzazione la beneficiaria continua ad essere pienamente operativa e che non vengono assegnati ai soci beni immobili. Non possiamo che condividere le conclusioni e le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 173 del Tuir si applica in generale a tutte le tipologie di scissione, indipendentemente dai beni scorporati, e dall’assetto societario delle società coinvolte. Il fulcro della disciplina è proprio la continuità di valori contabili e fiscali che garantisce l’assenza di salti d’imposta e quindi la neutralità fiscale dell’operazione.
Oltre che coerenti al dato letterale ed alla ratio della disciplina normativa ex articolo 173 del Tuir, tale interpretazione appare in linea con la nuova codificazione dell’abuso del diritto introdotta con l’articolo10-bis della legge 212/2000, post-riforma ad opera del Dlgs 128/2015.
Non si può, invece, condividere le puntualizzazioni dell’Agenzia in ambito Iva. La scissione, infatti, proprio per la sua natura riorganizzativa riconosciuta dalla stessa Agenzia, non è un’operazione di per sé idonea a determinare trasferimenti di beni, tali da integrare i requisiti di imponibilità Iva. Ciò a prescindere dalla natura dei beni scorporati (che possono essere complessi aziendali, partecipazioni come nel caso della Risposta 317/2023 o beni immobili) e dall’attività esercitata della società beneficiaria. L’utilizzo improprio dei beni aziendali da parte dei soci è un fenomeno evasivo che può verificarsi senza porre in essere operazioni straordinarie e può essere contestato senza chiamare in causa la scissione.
Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24.