Sconto sulla locazione, la residenza e il domicilio possono non coincidere
Le diversificate detrazioni disposte dall’articolo 16 del Tuir, Dpr 917/1986, a favore dei contribuenti titolari, come inquilini, di un contratto di locazione, presuppongono in un solo caso la coincidenza della residenza anagrafica con il luogo ove insiste l’immobile condotto in locazione, ossia quello riguardante i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro (comma 1-bis). Diversamente, per fruire delle detrazioni di cui ai commi 01, 1 e 1-ter è chiesto soltanto che il contribuente/inquilino adibisca l’unità immobiliare ad abitazione principale propria o di un suo familiare. A tale scopo, il comma 1-quinquies, in coerenza con altri benefici fiscali correlati al medesimo presupposto, stabilisce che per abitazione principale si intende quella che viene adibita a dimora abituale,non coincidente necessariamente con le risultanze dei registri anagrafici. Pertanto, il lettore potrà conseguire la detrazione evidenziando in base alla tipologia del contratto di locazione di cui è titolare il codice “1” al rigo E71 del modello 730.
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