Se il cliente è fallito le perdite sono rinviabili
La risposta è affermativa. Si consideri, al riguardo, che l'articolo 101 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei princìpi contabili.
Per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello sopra indicato (data della sentenza dichiarativa del fallimento); sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei princìpi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.