L'esperto rispondeImposte

Se il cliente è fallito le perdite sono rinviabili

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl, che vanta un credito di circa 300mila euro da un cliente estero soggetto a fallimento nel 2016, può portare in deduzione, a norma dell'articolo 101 del Tuir, parte del credito nel 2016 (in considerazione della possibilità di recupero dello stesso, seppure in parte, in sede di riparto) e rinviare l'iscrizione in bilancio dell'ulteriore perdita, con relativa deducibilità, negli esercizi successivi, sulla base delle effettive possibilità di recupero e immaginando che la procedura concorsuale si possa protrarre ancora per diversi anni? - A.P. CERVINARA

La risposta è affermativa. Si consideri, al riguardo, che l'articolo 101 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei princìpi contabili.
Per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello sopra indicato (data della sentenza dichiarativa del fallimento); sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei princìpi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

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