L'esperto rispondeAdempimenti

Se il domicilio resta nei confini, il reddito prodotto all’estero va dichiarato in Italia

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di Fabrizio Cancelliere

La domanda


Dal 10 luglio 2018 ho iniziato l’attività di lavoratore autonomo in Algeria, come consulente di una società di ingegneria italiana con cui ho stipulato un contratto relativo a prestazioni professionali di consulenza, ex articolo 2229 codice civile. La società mi ha messo a disposizione degli uffici, e contrattualmente è richiesta la permanenza continuativa effettiva in Algeria per tutta la durata dell’incarico, che scade il 31 dicembre 2018 (ma che dovrebbe essere rinnovato); ho 2 case in Italia, una moglie ed un figlio minore, conti correnti bancari.
I miei redditi saranno al 100% provenienti dal suddetto incarico.
Ho bisogno di capire in quale posizione ricade la mia situazione:
c’è la possibilità di pagare le tasse solo in Algeria;
devo pagare in Algeria ed in Italia;
devo pagare solo in Italia;

La fattispecie descritta è tale da far ritenere che, al di là del trasferimento nello Stato estero per motivi di lavoro, il contribuente abbia mantenuto in Italia il domicilio - inteso come centro principale dei propri interessi (anche e soprattutto familiari nel caso di specie) - e dunque anche la residenza fiscale, in base al principio contenuto nell’articolo 2 del Tuir . Ne consegue che lo stesso sarà tenuto a dichiarare in Italia anche il reddito prodotto all’estero, eventualmente beneficiando del credito per le imposte pagate all’estero. A quest’ultimo riguardo, si osserva che, in base alla convenzione contro la doppia imposizione, in vigore tra i due Stati, il reddito prodotto all’estero non è qui imponibile se il soggiorno dura meno di 183 giorni e la remunerazione è corrisposta da un soggetto non residente in tale Stato.

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