La domanda


Dal 10 luglio 2018 ho iniziato l’attività di lavoratore autonomo in Algeria, come consulente di una società di ingegneria italiana con cui ho stipulato un contratto relativo a prestazioni professionali di consulenza, ex articolo 2229 codice civile. La società mi ha messo a disposizione degli uffici, e contrattualmente è richiesta la permanenza continuativa effettiva in Algeria per tutta la durata dell’incarico, che scade il 31 dicembre 2018 (ma che dovrebbe essere rinnovato); ho 2 case in Italia, una moglie ed un figlio minore, conti correnti bancari.
I miei redditi saranno al 100% provenienti dal suddetto incarico.
Ho bisogno di capire in quale posizione ricade la mia situazione:
c’è la possibilità di pagare le tasse solo in Algeria;
devo pagare in Algeria ed in Italia;
devo pagare solo in Italia;

La fattispecie descritta è tale da far ritenere che, al di là del trasferimento nello Stato estero per motivi di lavoro, il contribuente abbia mantenuto in Italia il domicilio - inteso come centro principale dei propri interessi (anche e soprattutto familiari nel caso di specie) - e dunque anche la residenza fiscale, in base al principio contenuto nell’articolo 2 del Tuir . Ne consegue che lo stesso sarà tenuto a dichiarare in Italia anche il reddito prodotto all’estero, eventualmente beneficiando del credito per le imposte pagate all’estero. A quest’ultimo riguardo, si osserva che, in base alla convenzione contro la doppia imposizione, in vigore tra i due Stati, il reddito prodotto all’estero non è qui imponibile se il soggiorno dura meno di 183 giorni e la remunerazione è corrisposta da un soggetto non residente in tale Stato.

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