Se il domicilio resta nei confini, il reddito prodotto all’estero va dichiarato in Italia
La fattispecie descritta è tale da far ritenere che, al di là del trasferimento nello Stato estero per motivi di lavoro, il contribuente abbia mantenuto in Italia il domicilio - inteso come centro principale dei propri interessi (anche e soprattutto familiari nel caso di specie) - e dunque anche la residenza fiscale, in base al principio contenuto nell’articolo 2 del Tuir . Ne consegue che lo stesso sarà tenuto a dichiarare in Italia anche il reddito prodotto all’estero, eventualmente beneficiando del credito per le imposte pagate all’estero. A quest’ultimo riguardo, si osserva che, in base alla convenzione contro la doppia imposizione, in vigore tra i due Stati, il reddito prodotto all’estero non è qui imponibile se il soggiorno dura meno di 183 giorni e la remunerazione è corrisposta da un soggetto non residente in tale Stato.
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