Imposte

Se il lavoratore accetta l’esodo, riscatto del fondo pensione con tasse ridotte

L’uscita concordata è utilizzabile durante il divieto di licenziamento. Aliquota 9- 15% per la quota dal 2007, tassazione separata per gli anni precedenti

di Antonello Orlando

Il riscatto parziale della posizione contributiva maturata presso un fondo pensione a seguito di adesione alla procedura di incentivo all’esodo stabilita da un accordo collettivo durante il periodo di divieto di licenziamento imposto dalla legislazione emergenziale beneficia della tassazione più favorevole tra quelle previste dalle norme.

L’agenzia delle Entrate, con l’interpello 330/2021, ha fornito indicazioni a un fondo pensione che si è trovato a gestire le richieste di riscatto da parte di alcuni lavoratori subordinati, iscritti allo stesso, che hanno siglato una risoluzione consensuale durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (fino al 31 ottobre per i datori di lavoro fuori dal campo Cigo, fino al 30 giugno per chi ha diritto all’utilizzo delle integrazioni ordinarie ). Inoltre, il fondo ha chiesto anche di sapere quale sia la tassazione applicabile nel caso in cui fosse chiamato a erogare un ulteriore riscatto per cause diverse da quelle previste dalla normativa e dal proprio statuto.

L’agenzia delle Entrate è partita da una ricostruzione normativa della procedura di incentivazione all’esodo, introdotta originariamente dall’articolo 14, comma 3, del decreto legge 104/2020 (decreto Agosto) e riproposta da ultimo dal decreto Sostegni, in base alle quali, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in un piano di incentivazione all’esodo, si accede all’indennità di disoccupazione, in deroga al requisito della involontarietà della perdita del posto di lavoro richiesta dal decreto legislativo 22/2015.

L’Agenzia ha poi ripreso un quesito della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) di ottobre 2013 in cui era stato chiesto come inquadrare i riscatti riconosciuti a soggetti che stavano fruendo dell’isopensione introdotta dalla legge 92/2012 (Fornero): situazione che era stata ricondotta all’articolo 14, comma 2, lettera b, del Dlgs 252/2005, il quale riconosce la possibilità di smobilizzo al 50% della posizione in tutti i casi di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione di almeno 12 mesi e non superiore a 48 mesi, oppure per licenziamenti collettivi o per ricorso alla cassa integrazione guadagni.

L’Agenzia ha ricompreso in questa categoria il riscatto fino al 50% richiesto a seguito di accordo di esodo regolato dal Dl 104/2020 e decreti successivi, con applicazione della fiscalità pro rata temporis con aliquota fra il 15 e il 9% (a titolo d’imposta) per la quota di montante maturata dal 2007 e tassazione separata con aliquota del trattamento di fine rapporto per le quote maturate dal 2001.

Nel caso di riscatto ulteriore della quota residua, per causali “diverse” secondo il comma 5 dello stesso articolo 14, la tassazione sarà pari al 23% a titolo d’imposta per le quote accantonate dal 2007 e a quella ordinaria a scaglioni progressivi Irpef per le quote accantonate dal 2001 al 2006 (contraddicendo la lettura dell'istante che proponeva invece la tassazione separata).

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