Controlli e liti

Segreto industriale tutelato anche da condotte colpose

di Riccardo Borsari

Lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (Ue) 2016/943 «sulla protezione del know-how» introduce strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale più efficaci e comparabili col resto dell’Ue, con importanti modifiche al Codice della proprietà industriale (il Cpi, Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30) e al Codice penale (si veda Il Sole 24 Ore del 9 maggio).

Pur tenendo sostanzialmente invariato l’oggetto della tutela individuato dall’articolo 98 del Cpi, il decreto sostituisce la formula «informazione e esperienza aziendale» (articoli 1, 2, 98 e 99 del Cpi) con la dicitura «segreto commerciale», presa dalla direttiva. Per conseguire gli obiettivi Ue, cambia la formulazione dell’articolo 99 del Cpi, che vieta di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, segreti commerciali, salvo siano stati conseguiti in modo indipendente. Il divieto è ora esteso alle condotte a carattere meramente colposo: utilizzo o divulgazione di segreti commerciali si considerano illeciti non solo se il soggetto è effettivamente a conoscenza della riservatezza delle informazioni, ma anche quando, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo.

C’è poi una nozione di «utilizzo illecito» molto ampia, estesa a comportamenti integranti produzione, offerta, commercializzazione di merci costituenti violazione o importazione, esportazione o stoccaggio delle merci medesime. Prescrizione di cinque anni anche per gli illeciti di tipo contrattuale, in deroga al termine ordinario decennale.

Tutela della riservatezza estesa a chi è coinvolto in procedimenti giudiziari, di merito e cautelari: con l’articolo 121-ter del Cpi, nei procedimenti su acquisizione, uso o rivelazione illecita dei segreti commerciali, il giudice, su istanza motivata di parte, può adottare misure a tutela dei segreti che ritenga riservati.

Sul piano penale, il decreto modifica l’articolo 388 del Codice penale sull’inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice estendendone le sanzioni (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro) a chi contravvenga a divieti e provvedimenti giudiziali sulla riservatezza di cui all’articolo 121-ter Cpi e all’inosservanza dei provvedimenti del giudice, in materia non solo di segreti commerciali ma, in generale, riguardanti tutti i diritti di proprietà industriale.

Si interviene sull’articolo 623 del Codice penale sulla rivelazione di segreti scientifici o industriali, già evocata dalla giurisprudenza, a tutela del know-how: dovendo adottare una forma di tutela penale specifica per i segreti commerciali, si sanziona con la reclusione fino a due anni la condotta di chiunque riveli o impieghi a proprio o altrui profitto segreti commerciali conosciuti per ragioni del suo stato, ufficio, professione o arte, oppure acquisiti «in modo abusivo».

Infine, più severità contro gli hacker: pena aumentata se il fatto è commesso tramite qualsiasi strumento informatico.

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