Senza imposte la donazione di fondi rustici ai figli già affittuari con la loro società
La condizione della coltivazione diretta è soddisfatta anche con un contratto di affitto a una società di persone di cui il donatario è socio
La donazione da parte di un padre ai figli di fondi rustici, utilizzati dall’impresa agricola costituita sotto forma di società semplice dagli stessi figli, è esente dall’imposta di donazione. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 671/2021.
Il caso proposto era il seguente: un contribuente concedeva in affitto un compendio di fondi rustici di cui era proprietario ad una società semplice agricola, per la durata di quindici anni. Il contratto di affitto veniva stipulato in base alla legge 3 maggio 1982, n. 203; soci ed amministratori della società affittuaria erano i due figli del proprietario.
Al fine di favorire la continuità aziendale, il padre-proprietario decideva di donare, tramite due distinti atti, i fondi rustici ai due figli i quali, quindi, potevano subentrare nel contratto di affitto in essere e continuare a concedere loro stessi (in qualità di proprietari) in affitto il compendio stesso alla società medesima.
Per le donazioni, i donatari erano intenzionati ad invocare le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 14 della legge 441/1998 previsto per i trasferimenti per successione e donazione tra soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere all’agevolazione giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), che non hanno compiuto quaranta anni, iscritti nella relativa gestione previdenziale o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento oppure giovani aspiranti coltivatori diretti o Iap, che non hanno ancora compiuti quaranta anni, che acquisiscano la qualificazione entro 24 mesi dal trasferimento dei beni, e che si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.
Sotto il profilo oggettivo, la norma agevola «gli atti relativi ai beni costituenti l’azienda». Temendo che, nel caso descritto, non si verificasse un trasferimento di azienda in senso tecnico, l’istante interpellava l’agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di applicare il trattamento agevolato.
La risposta è positiva. Ricorda, infatti, l’ufficio che la sussistenza del requisito oggettivo richiede una valutazione della singola fattispecie allo scopo di verificare se i beni oggetto di donazione siano effettivamente strumentali e funzionali all’esercizio dell’attività agricola che, per effetto della successione o della donazione “continua” tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado.
Nel caso dell’interpello, il compendio di fondi rustici oggetto di trasferimento era stato utilizzato dal proprietario nell’esercizio della sua impresa agricola per oltre quarant’anni e che l’attività era proseguita con i figli sui predetti fondi rustici, anche se la titolarità degli stessi era rimasta in capo al padre. A parere dell’ufficio, tale circostanza favoriva la continuità dell’impresa agricola, condizione necessaria per l’applicazione del regime agevolato.
Ricorrendo sia le condizioni soggettive, che oggettive, doveva ritenersi applicabile l’esenzione di cui all’articolo 14 della legge 441/1998.
Conclude l’Agenzia ricordando che il comma 2 dell’articolo 14 richiede che i soggetti donatari si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni e che la condizione della coltivazione diretta del fondo da parte di un imprenditore agricolo può ritenersi soddisfatta anche quando, come nel caso dell’interpello, lo stesso stipula un contratto di affitto con una società di persone di cui lo stesso è socio.