La domanda
Un contribuente, approfittando del recente bonus facciate, vorrebbe riqualificare esteriormente la propria abitazione, realizzando anche un cappotto termico. Attualmente, l’immobile non ha intonaco, ma una vecchia muratura a vista che andrebbe quindi coperta con il cappotto su tutti i lati esterni. Dato che non ci sono vincoli che impediscono la copertura esterna delle pareti, tenuto conto che l’immobile ricade in zona “B” e ha tutte le pareti visibili, se vengono rispettati i limiti di trasmittanza previsti dalla normativa, può questo intervento rientrare nel bonus facciate con detrazione al 90 per cento?
S. V. – Fermo
La risposta è affermativa. Anche nell'ipotesi di facciata in muratura al grezzo (senza intonaco) la detrazione del 90% si applica, nel caso di specie, sia per le spese per il cappotto che per quelle di sistemazione della facciata. L’articolo 1, commi 219-224 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (bonus facciate). Si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B del Dm 2 aprile 1968, n. 1444.
Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna): influenzi dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso (ad esempio, si realizza il cosidetto cappotto dell’edificio per migliorare le condizioni termiche dell’edificio), questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico, Mise 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise 26 gennaio 2010, ferma restando la detraibilità anche delle spese accessorie inerenti l’intervento.
A tal fine la spesa è agevolata anche nell’ipotesi di facciata in muratura priva di intonaco. Quindi, nel caso di specie, anche il cappotto potrebbe rientrare tra le spese detraibili ai fini del 90% solo se al termine dei lavori si conseguono i previsti valori di trasmittanza termica (circolare 2/E del 2020).
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