L'esperto rispondeAdempimenti

Sì al bonus facciate per il cappotto termico sulla parete grezza (senza intonaco)

L’intervento è detraibile ai fini del 90% solo se si conseguono i necessari valori di trasmittanza termica

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda


Un contribuente, approfittando del recente bonus facciate, vorrebbe riqualificare esteriormente la propria abitazione, realizzando anche un cappotto termico. Attualmente, l’immobile non ha intonaco, ma una vecchia muratura a vista che andrebbe quindi coperta con il cappotto su tutti i lati esterni. Dato che non ci sono vincoli che impediscono la copertura esterna delle pareti, tenuto conto che l’immobile ricade in zona “B” e ha tutte le pareti visibili, se vengono rispettati i limiti di trasmittanza previsti dalla normativa, può questo intervento rientrare nel bonus facciate con detrazione al 90 per cento?
S. V. – Fermo

La risposta è affermativa. Anche nell'ipotesi di facciata in muratura al grezzo (senza intonaco) la detrazione del 90% si applica, nel caso di specie, sia per le spese per il cappotto che per quelle di sistemazione della facciata. L’articolo 1, commi 219-224 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (bonus facciate). Si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B del Dm 2 aprile 1968, n. 1444.

Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna): influenzi dal punto di vista termico l’edificio, ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso (ad esempio, si realizza il cosidetto cappotto dell’edificio per migliorare le condizioni termiche dell’edificio), questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico, Mise 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del decreto Mise 26 gennaio 2010, ferma restando la detraibilità anche delle spese accessorie inerenti l’intervento.

A tal fine la spesa è agevolata anche nell’ipotesi di facciata in muratura priva di intonaco. Quindi, nel caso di specie, anche il cappotto potrebbe rientrare tra le spese detraibili ai fini del 90% solo se al termine dei lavori si conseguono i previsti valori di trasmittanza termica (circolare 2/E del 2020).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©