Si considerano cedute prime le partecipazioni acquistate nella da più recente
Il contribuente in sede di determinazione della plusvalenza (oppure minusvalenza) conseguente alla vendita delle partecipazioni non qualificate, mantiene inalterato il diritto a beneficiare degli effetti della rivalutazione delle partecipazioni stesse, effettuata nel 2005, a meno che come è oramai consuetudine vengano riaperti a fine anno i termini per provvedere ad una “nuova” rivalutazione. In ogni caso, allo stato attuale,la plusvalenza sconta ordinariamente il prelievo del 26% a titolo di imposta sostitutiva.
Circa il secondo quesito, si evidenzia che in base al comma 1bis, articolo 67, Tuir , nell’ambito del medesimo contesto partecipativo, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente.
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