Bonus sulle spese mediche anche al genitore che non usa la detrazione per il figlio a carico
Possibilità di sfruttare l’agevolazione legata all’intestazione della spesa nel documento che la certifica
Un genitore può detrarre le spese sanitarie e di istruzione del figlio a carico, a condizione che le abbia effettivamente sostenute, anche se la detrazione per il figlio a carico è stata integralmente fruita dall’altro genitore. È questo l’importante principio desumibile dall’ordinanza 34344/2019 depositata in Cassazione.
Spese sanitarie e istruzione universitaria
In base all’articolo 15, comma 1, lettere c) ed e), del Tuir, è detraibile dall’Irpef il 19% rispettivamente delle le spese sanitarie e delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del Tuir che si trovino nelle condizioni ivi previste. Tale articolo 12 si limita a stabilire gli importi forfettari della detrazione Irpef per carichi di famiglia, ovvero quelli riguardanti il coniuge e i figli, nonché gli altri familiari conviventi, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Ripartizione della detrazione
Le istruzioni del mod. Redditi PF riportano che, se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa; se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute, ma se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione.
Detrazione per il figlio anche se già fruita
Nel caso della sentenza qui commentata, un genitore aveva sostenuto spese sanitarie e di istruzione per il figlio, per il quale, però, la detrazione per i figli a carico era stata fruita al 100% dall’altro genitore, tanto che il primo nella sua dichiarazione annuale aveva indicato il codice fiscale del figlio a carico, ma non la percentuale di spettanza della detrazione per figli a carico, atteso che, appunto, di essa aveva integralmente fruito l’altro genitore. Da qui la contestazione del Fisco, che aveva escluso la spettanza della detrazione da parte del genitore del 19% delle spese sanitarie e di istruzione sostenute per il figlio, atteso che per quest’ultimo non aveva indicato, nella sua dichiarazione dei redditi, alcuna percentuale del figlio a carico e quindi non aveva fruito di alcuna detrazione per figli a carico ex art. 12 del Tuir.
Per il Fisco, stante il richiamo dell’articolo 15 all’articolo 12 del Tuir, la detraibilità degli oneri in questione sarebbe condizionata dalla circostanza che il genitore che ne voglia usufruire sia lo stesso che, nell’ambito della libera ripartizione della detrazione per i figli a carico (espressamente ammessa dalla stessa Agenzia), si sia effettivamente avvalso, in tutto o in parte, anche della relativa detrazione per carichi di famiglia ex articolo 15.
Detrazione a prescindere dai carichi di famiglia
La Cassazione, però, non ha condiviso tale tesi, stabilendo, invece, che la legittimazione alla detrazione, sotto il profilo soggettivo del contribuente, viene determinata, a prescindere dalla fruizione della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, ai sensi dell’articolo 15 (relativo agli oneri detraibili al 19%) con riferimento al genitore contribuente che ha effettivamente sostenuto il relativo esborso nell’interesse del figlio a carico, con conseguente onere probatorio da assolvere tramite l’intestazione della spesa nel documento che la certifica (o, in difetto di indicazione, nella ripartizione del 50% tra i due genitori).
Pertanto, la mancata indicazione della percentuale di spettanza della detrazione per figli a carico nella dichiarazione dei redditi del genitore non comporta la negazione della detrazione degli oneri ex articolo 15 sostenuti nell’interesse dei figli da ritenersi a carico in base all’articolo 12 del Tuir.