Sì al forfettario se l’attività della Srl non è assimilabile a quella del professionista
Il comma 57, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 9 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una serie di esclusioni dall’applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
Nel corso di Telefisco 2019, è stato chiarito che la causa inibente di cui alla lettera d) del comma 57 introduce un limite all’accesso legato al concetto di controllo diretto o indiretto, vietando pertanto l’accesso ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La presenza di tale causa inibente impedisce l’accesso al nuovo regime forfettario. Ne consegue che, venendo al caso del lettore, se l’attività svolta dalla società controllata non è in alcun modo riconducibile all’attività del contribuente (a cui si vuole applicare il regime forfetario), non sussiste alcuna causa ostativa all’applicazione del regime forfettario.
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