Controlli e liti

Si misura con precisione la temporanea difficoltà per pagare i ruoli a rate

La sentenza 2961/8/2021 della Ctp Milano: sì alla dilazione in 120 rate con indice di liquidità inferiore a «1»

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di Massimo Romeo

Ok alla rateizzazione in 120 rate per l'impresa con indice di liquidità inferiore a «1». Così si pronuncia la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 2961/8/20212.

Una società impugnava un diniego di rateizzazione decennale da parte dell'sgenzia delle Entrate relativo a cartelle di pagamento provvisorie concernenti tributi erariali. La ricorrente motivava il ricorso per l’illegittimità del diniego in violazione dell'articolo 19, comma 1 quinquies del Dpr 602/73 nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione, con l'ulteriore richiesta, in sede di giudizio, della dilazione massima decennale (120 rate). L'agente della riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, in via preliminare, che le controversie aventi per oggetto la rateizzazione dei debiti tributari non rientrerebbero nella giurisdizione tributaria sia perché il debito è da considerare determinato nel suo ammontare, sia per la discrezionalità che caratterizza la concessione della rateizzazione.

I giudici milanesi risolvono la questione preliminare a favore della giurisdizione tributaria. A tal proposito, gli interpreti rammentano l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 30 marzo 2010, n. 7612. che ha risolto il dubbio circa la non impugnabilità del diniego. L'orientamento conseguente a tale pronuncia è quello secondo cui avverso il diniego di rateizzazione della cartella per i debiti fiscali il contribuente può proporre ricorso davanti alla commissione tributaria, che può annullare il provvedimento di diniego e concedere la rateazione richiesta. Nel merito, poi, i giudici milanesi osservano che l'articolo 19 del Dpr 602/1973 attribuisce all'Agenzia il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ed il presupposto della concessione è rappresentato dalla «temporanea situazione di obiettiva difficoltà» del contribuente a pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo ovvero di permettergli di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali e ciò per i debiti superiori a 60mila euro.

La situazione di temporanea difficoltà, chiarisce il Collegio, deve essere valutata sulla base della capacità di assolvere ai debiti e deve essere analizzata mediante l'indice di liquidità che deriva dalla sommatoria della liquidità immediata e differita divisa dall’importo delle passività correnti. Se tale indice risulta uguale o superiore a “1”, non sussiste il requisito «della temporanea difficoltà» mentre se è inferiore è possibile concedere la dilazione in quanto l’impresa non è nelle condizioni di far fronte nell’immediato al pagamento del debito.

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