Controlli e liti

Sì alla motivazione concisa che garantisce il «minimo costituzionale»

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di Roberto Bianchi

Lo standard del minimo costituzionale blinda la motivazione concisa della sentenza tributaria di merito. A confermarlo è l’ ordinanza 17043/2017 della Suprema corte .

Un contribuente ha depositato un ricorso per Cassazione contro la decisione della Ctr che ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio in opposizione a una sentenza della Ctp. Quest’ultima aveva annullato alcuni avvisi di accertamento e la correlata cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione parcellizzata nel corso della causa, nel rispetto di quanto disposto dell’articolo 15 del Dpr 602/1973. La vicenda è incentrata sul comma 1 n. 5 dell’articolo 360 del Codice di procedura civile sul tema della impugnabilità per Cassazione dell’omessa analisi di molteplici fatti determinanti e dibattuti in quanto, la disciplina attualmente in vigore dispone la cassazione della sentenza «per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» laddove l’enunciazione antecedente prescriveva la cassazione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio».

La Suprema corte ha rievocato il precedente orientamento secondo il quale «la riformulazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile, disposta dall’articolo 54, Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sezioni Unite, sentenza 8053/2014).

I giudici di legittimità pur riconoscendo la concisione della motivazione rappresentata dalla Ctr nella propria sentenza, hanno deciso tuttavia di “sdoganarla” in base al postulato sancito dal test dello standard del «minimo costituzionale» stabilito dalle Sezioni Unite, che trova applicazione qualora «fornendo puntuale risposta ai profili procedimentali amministrativi posti con il gravame dell’agenzia delle Entrate, ufficio locale, e quindi in stretta connessione logica con tale argomentazione ha anche dato concreta risposta alle questioni attinenti al merito della pretesa erariale, riproposte dal contribuente appellato». È, infatti, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio si evinca dal testo della pronuncia, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Con la pronuncia a cui la Cassazione a Sezioni Unite è giunta nel 2014, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza mentre resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge.

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