L'esperto rispondeAdempimenti

Si perde la detrazione sull’immobile ereditato che viene venduto

di Marco Zandonà

La domanda

Mia moglie e suo fratello sono comproprietari col papà, che vi abita come coniuge superstite, di un immobile dove sono stati eseguiti interventi straordinari con detrazione del 65% nel 2016. Nel 2017 il papà muore e l’appartamento va in successione al 50% dei due fratelli con la detrazione fiscale in favore degli eredi che hanno la disponibilità del bene non abitandoci ( questa è una delle condizioni per la deduzione). Nel 2018 ( febbraio ) l’immobile viene venduto. In questo caso, la detrazione va a favore del compratore, rimane agli eredi o viene persa?
M.C. – Bologna

Nel caso del lettore, la detrazione si perde e non si trasferisce in capo all'’cquirente. In caso di acquisizione dell’immobile per successione. Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile cioè in capo agli eredi che conservano la disponibilità materiale dell'immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), Se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a colui che abita nell’immobile (gli altri non ne hanno la disponibilità). Viceversa, se l’immobile è a disposizione di tutti e due gli eredi (come nel caso di specie), la detrazione spetta in parti uguali agli eredi. La disponibilità del bene deve ricorrere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede fruisce delle rate residue di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore, che perde la disponibilità del bene, né all’acquirente/donatario (circolare 7/E del 2017).

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