Una Snc è partecipata in ugual misura da tre soci. Lo statuto prevede che alla morte di un socio gli eredi abbiano esclusivamente il diritto a essere liquidati, escludendo che questi ultimi possano fare ingresso in società. Nel corso del 2021 è morto uno dei soci e il valore della quota è stato determinato in 500.000 euro. Il patrimonio netto della società era costituito, alla data di decesso del socio, da capitale sociale per 150.000 euro, da una riserva di utili già tassati per trasparenza per 300.000 euro e per 2,5 milioni di euro da una riserva di rivalutazione ex Dl 185/2008 in sospensione di imposta; si precisa che il saldo attivo di rivalutazione non era stato affrancato (era stata a suo tempo assolta l’imposta sostitutiva del 3 % ma non quella del 10 %). Si chiede se dalla liquidazione della quota agli eredi scaturisca Irpef in capo ai medesimi e, in caso di risposta affermativa, quale sia il differenziale sul quale deve essere applicata.
G.F. - Livorno
L’articolo 20-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, dispone in merito alle somme conseguite dal socio (oppure dai suoi eredi) della società personale in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione, dando loro rilevanza reddituale, secondo i criteri individuati mediante rinvio all’articolo 47, comma 7, del Tuir, solo per la parte che eccede il prezzo (costo) pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate. Si evidenzia che il predetto costo...