L'esperto rispondeImposte

Si tassa la parte di riserva in sospensione d’imposta che spetta all’erede del socio

Snc partecipata da tre soci

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Una Snc è partecipata in ugual misura da tre soci. Lo statuto prevede che alla morte di un socio gli eredi abbiano esclusivamente il diritto a essere liquidati, escludendo che questi ultimi possano fare ingresso in società. Nel corso del 2021 è morto uno dei soci e il valore della quota è stato determinato in 500.000 euro.
Il patrimonio netto della società era costituito, alla data di decesso del socio, da capitale sociale per 150.000 euro, da una riserva di utili già tassati per trasparenza per 300.000 euro e per 2,5 milioni di euro da una riserva di rivalutazione ex Dl 185/2008 in sospensione di imposta; si precisa che il saldo attivo di rivalutazione non era stato affrancato (era stata a suo tempo assolta l’imposta sostitutiva del 3 % ma non quella del 10 %).
Si chiede se dalla liquidazione della quota agli eredi scaturisca Irpef in capo ai medesimi e, in caso di risposta affermativa, quale sia il differenziale sul quale deve essere applicata.

G.F. - Livorno

L’articolo 20-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, dispone in merito alle somme conseguite dal socio (oppure dai suoi eredi) della società personale in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione, dando loro rilevanza reddituale, secondo i criteri individuati mediante rinvio all’articolo 47, comma 7, del Tuir, solo per la parte che eccede il prezzo (costo) pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate. Si evidenzia che il predetto costo della quota annullata, fiscalmente rilevante (da contrapporre alle somme o valore normale dei beni ricevuti), andrà determinato facendo riferimento alle modalità contenute nel comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, ove fra l’altro è previsto che per le partecipazione in società di persone il costo delle stesse è rispettivamente aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio, scomputando fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili ad esso distribuiti. Sulla scorta delle predette norme generali di tassazione, va inoltre tenuta in debita considerazione la circostanza che, nel caso qui considerato, una quota parte della somma corrisposta all’erede del socio sarà verosimilmente costituita dalla riserva in sospensione d’imposta presente nel patrimonio netto della società partecipata (in contabilità ordinaria) quale saldo di rivalutazione di cui al decreto legge 185/2008. Di conseguenza, la sua distribuzione è comunque soggetta a prelievo d’imposta per trasparenza in capo al beneficiario, a nulla rilevando la eventuale esimente (costo fiscale della quota annullata superiore alle somme attribuite) posta dal combinato disposto degli articoli 47 e 20-bis del Tuir più sopra indicati.

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