Si tassa la parte di riserva in sospensione d’imposta che spetta all’erede del socio
Snc partecipata da tre soci
L’articolo 20-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, dispone in merito alle somme conseguite dal socio (oppure dai suoi eredi) della società personale in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione, dando loro rilevanza reddituale, secondo i criteri individuati mediante rinvio all’articolo 47, comma 7, del Tuir, solo per la parte che eccede il prezzo (costo) pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate. Si evidenzia che il predetto costo della quota annullata, fiscalmente rilevante (da contrapporre alle somme o valore normale dei beni ricevuti), andrà determinato facendo riferimento alle modalità contenute nel comma 6 dell’articolo 68 del Tuir, ove fra l’altro è previsto che per le partecipazione in società di persone il costo delle stesse è rispettivamente aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio, scomputando fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili ad esso distribuiti. Sulla scorta delle predette norme generali di tassazione, va inoltre tenuta in debita considerazione la circostanza che, nel caso qui considerato, una quota parte della somma corrisposta all’erede del socio sarà verosimilmente costituita dalla riserva in sospensione d’imposta presente nel patrimonio netto della società partecipata (in contabilità ordinaria) quale saldo di rivalutazione di cui al decreto legge 185/2008. Di conseguenza, la sua distribuzione è comunque soggetta a prelievo d’imposta per trasparenza in capo al beneficiario, a nulla rilevando la eventuale esimente (costo fiscale della quota annullata superiore alle somme attribuite) posta dal combinato disposto degli articoli 47 e 20-bis del Tuir più sopra indicati.
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