Controlli e liti

Sì al «vecchio» accertamento con firma digitale

immagine non disponibile

di Andrea Taglioni


È valido l’avviso di accertamento firmato digitalmente nonostante il codice dell’amministrazione digitale escludesse, prima del 27 gennaio scorso, la sua applicabilità all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. La digitalizzazione del procedimento tributario non opera per l’avviso di accertamento, che non è un atto di controllo, ma un provvedimento sostanziale con cui l’amministrazione finanziaria esercita la potestà impositiva. A queste conclusioni è giunta la Ctp di Padova con la sentenza 253/03/2018 ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda scaturisce dal contenzioso instaurato da una società, a seguito dell’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’ufficio contestava svariate violazioni. Il contribuente, tra i vari motivi di ricorso, eccepiva il difetto di sottoscrizione per l’impossibilità di verificare la validità e l’integrità della firma digitale apposta sull’originale informatico dell’avviso di accertamento.

Il contribuente, inoltre, faceva rilevare che al momento dell’emanazione dell’avviso il Codice digitale non poteva essere applicato all’ attività di controllo fiscale.

Ma andiamo con ordine. Il Cad stabilisce che i documenti firmati digitalmente dal capo ufficio e inviati tramite Pec hanno piena efficacia legale dal momento che ciò permette al destinatario di verificare la provenienza e l’autenticità della copia informatica.

In campo fiscale, inoltre, non era tuttavia chiaro se gli atti emessi dall’agenzia delle Entrate potessero essere firmati digitalmente, considerata l’esclusione di tale possibilità per le funzioni ispettive e di controllo fiscali.

Con le modifiche apportate dal Dlgs 217/17, che si applicano dal 27 gennaio scorso, viene esplicitamente codificato che le norme del Codice digitale si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Mentre, invece, per quanto riguarda l’applicazione del Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, precedentemente escluse, occorrerà attendere il Dpcm a cui è demandata la definizione delle modalità e dei termini di applicazione.

Dal delineato quadro normativo i giudici hanno concluso che, anche per il passato, l’inapplicabilità del Codice digitale non poteva riguardare l’avviso di accertamento che non è un atto di controllo ma un atto finale dell’attività amministrativa.

Oltretutto, per l’organo giudicante l’impegno del legislatore di prevedere esplicitamente l’estensione delle disposizioni del Cad agli atti di accertamento –anche se all’epoca dei fatti la norma disponeva diversamente- è chiaramene indice della volontà che gli atti tributari trovassero specifica regolamentazione nel Codice.

In attesa degli ulteriori sviluppi giurisprudenziale appare evidente che, stante la natura innovativa della normativa, questa dovrebbe operare solo per il futuro rimanendo ferma l’impossibilità di firmare digitalmente gli avvisi di accertamento, quanto meno, per tutti gli atti formati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Ctp Padova, sentenza 253/03/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©