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Sismabonus per il fabbricato con unità abitative accatastate prima A/4 e poi F/3

L’agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che le agevolazioni edilizie vengono concesse solo per lavori effettuati su edifici esistenti e si considerano tali anche quelli accatastati come F/3 perché soggetti a interventi di ristrutturazione mai conclusi

La domanda

Un fabbricato costruito con licenza di costruzione nel 1960 comprendeva quattro unità abitative agibili e censite al catasto alla categoria A/4, classe 2. Nel 2005 l’edificio è stato venduto a un unico proprietario privato. Nel 2006 il nuovo proprietario ha intrapreso lavori di ristrutturazione globale che non sono mai stati completati. L’immobile è, pertanto, incompleto e inagibile. Ciò ha comportato, nel 2013, un accatastamento transitorio alla categoria catastale F/3 delle quattro unità abitative originarie. L’attuale proprietario ha ricevuto una proposta di acquisto da un’impresa edile che intende demolire completamente il fabbricato e ricostruirlo avvalendosi dell’agevolazione fiscale “sisma bonus”. La destinazione d’uso prevista per il ricostruito fabbricato è “uffici” e/o “commerciale”. L’impresa edile ha la possibilità di beneficiare dell’agevolazione “sisma bonus” considerando che, originariamente, le unità abitative appartenevano ad una categoria catastale A/4 e che l’accatastamento transitorio in F/3 è il risultato di una ristrutturazione rimasta incompleta?
B. M. - Bergamo

La risposta è positiva, sempreché ovviamente sussistano tutti gli altri presupposti per fruire di tale agevolazione. Si premette che le Entrate hanno reiteratamente specificato che tutti gli interventi che fruiscono di "detrazioni edilizie" devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (tra le altre, circolare 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 4). Per il Sismabonus di cui all’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del Dl 63/2013, si possono mutuare le indicazioni...