Adempimenti

Slalom per l’esonero dalla rivalutazione dei terreni nel modello Redditi

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di Gian Paolo Tosoni


La dichiarazione dei redditi dei terreni per l’anno 2016 presenta alcune novità che si accavallano l’una con l’altra. La regola generale prevede che i terreni sono produttivi di due tipologia di reddito: il reddito dominicale, relativo al possesso del terreno e il reddito agrario, relativo, invece, all’utilizzo del terreno per fini produttivi; il primo deve essere dichiarato dal proprietario o titolare di un altro diritto reale (ad esempio, usufrutto), il secondo invece dal soggetto che svolge direttamente l’attività agricola sul terreno. Naturalmente se il proprietario è anche colui che esercita l’attività agricola, deve dichiarare sia l’agrario che il dominicale.

Le rivalutazioni
Il reddito dominicale e il reddito agrario concorrono a formare il reddito complessivo nella misura risultante dalle iscrizioni catastali rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70% e poi ulteriormente rivalutati del 30% (articolo 1, comma 512, della legge 228/2012). L’ulteriore rivalutazione non si applica (lo scorso anno si applicava al 10%) ai terreni agricoli, posseduti e condotti (o anche se non coltivati) dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. La rivalutazione base dell’80 e del 70%, non va applicata come in passato, nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto 40 anni al momento della stipula del contratto (contratti di durata non inferiore a cinque anni, possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria).

In base alle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dei Redditi per le società di persone, la rivalutazione del 30% non si applica anche alle società semplici in possesso della qualifica di Iap e quindi quando almeno un socio sia in possesso delle predetta qualifica e sia iscritto negli elenchi previdenziali per l’agricoltura. Tuttavia di fatto il beneficio si applica solo per i soci della società semplice in possesso della qualifica di Iap o coltivatore diretto. Infatti nel quadro RO del modello Redditi SP, relativamente ai soci sprovvisti della qualifica predetta, deve essere riportata la maggiorazione del 30% sia del reddito dominicale che del reddito agrario nella percentuale del reddito di spettanza.

Le società agricole in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata, che hanno optato per la tassazione su base catastale (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006), ancorché in possesso della qualifica di Iap, devono applicare l’ulteriore rivalutazione del 30% in quanto il loro reddito ha comunque natura di reddito di impresa.

Terreni non affittati: l’Imu sostituisce l’Irpef
In caso di terreni non affittati, come previsto dall’articolo 8 della legge 23/2011, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Occorre, quindi, distinguere i seguenti casi:
■se un terreno non è affittato ed è stato assoggettato a Imu nel 2016, non concorre a formare il reddito dominicale ma solo il reddito agrario;
■se un terreno non è affittato ma non è stato soggetto ad Imu nel 2016, devono essere dichiarati sia il reddito dominicale che il reddito agrario in quanto l’Irpef è dovuta su entrambi.
■se un terreno è affittato sono dovute sia Irpef che Imu e quindi devono essere dichiarati entrambi i redditi, dominicale e agrario (quest’ultimo da parte del conduttore).
A tal proposito si ricorda che la legge 208/2015 ha modificato la disciplina Imu prevedendo, con decorrenza dal 2016, l’ esenzione dall’imposta municipale per i terreni agricoli ricadenti in aree montane individuate sulla base dei criteri indicati dalla circolare Mef del 9 del 14 giugno 1993, nonché quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Questi soggetti fino al 2015 hanno assolto l’Imu e quindi non hanno dichiarato il reddito dominicale che invece riappare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Redditi dominicali esclusi per gli Iap
Si ricorda che per il triennio 2017-2019, ai sensi del comma 44 della legge 232/2016 (legge di Bilancio per il 2017), non concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e agrari dei terreni per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. La norma riguarda le persone fisiche ed i soci delle società semplici e sono quindi escluse le società anche se hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Di questa novità si potrà tenerne conto nel calcolo degli acconti su base prospettica.

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