Contabilità

Società agricole, bonus circoscritto

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di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Amara sorpresa per le società agricole che hanno optato per la determinazione il reddito secondo criteri catastali: il decreto Mef del 3 agosto scorso in tema di Ace (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) le esclude totalmente dall'agevolazione e, per di più, stando alla relazione illustrativa, l'esclusione potrebbe avere effetto retroattivo. Si tratta di una affermazione non condivisibile e che metterebbe “in fuorigioco” tutte le imprese che, in questi anni e senza alcun elemento che facesse immaginare il contrario, hanno determinato le imposte sui redditi applicando anche la detassazione prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 201/2011. Vediamo perché.

La novità
L'articolo 9 del decreto del 3 agosto elenca, come già faceva il previgente articolo 9 del decreto 14 marzo 2012, i soggetti esclusi dall'agevolazione, non trattati dalla norma primaria. Confrontando i due testi, tuttavia, spicca una differenza fondamentale: l'attuale versione annovera tra i soggetti esclusi “le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32” del TUIR, fattispecie precedentemente assente. Si tratta generalmente delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed a responsabilità limitata che ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge nl 296/2006 hanno optato il reddito agrario. Le persone fisiche e le società semplici, che rientrano naturalmente nei redditi fondiari se l'attività svolta rientra nell'articolo 32 del Tuir, non possono applicare l'Ace in quanto esclusi dal reddito di impresa. Se invece l'attività rientra nel reddito di impresa (esempio agriturismo, allevamenti intensivi), in regime di contabilità ordinaria, l'Ace spetta comunque, anche se il volume d'affari agricolo è superiore in quanto tali proventi non rappresentano ricavi.

La decorrenza La relazione accompagnatoria al decreto afferma che “la determinazione del reddito su base catastale comporta l'esclusione dal beneficio ACE al pari di quanto era stato già precisato per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari come le imprese marittime in regime di tonnage tax”. Ne deriva che il beneficio ACE resterebbe per i soli soggetti che, pur avendo esercitato l'opzione per l'articolo 32 TUIR, evidenziano prevalentemente ricavi tassati analiticamente e non su base catastale.

Questa “stretta” è già di per sé dannosa per il settore ove riferita al futuro, determinando l'irrilevanza dei capitali investiti (e degli utili non prelevati) dal 2011 in poi, in particolare (ma non solo) nel settore delle energie alternative. Ciò che, tuttavia, non è assolutamente condivisibile è quanto scritto, sempre nella relazione illustrativa, in merito alla decorrenza di questa modifica. Diversamente dalle altre novità, infatti, si sostiene che l'esclusione soggettiva rientrerebbe tra le modifiche volte a “chiarire alcuni aspetti che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'ACE”, e che, in quanto tali, “non possono che riguardare tutti i periodi d'imposta di applicazione della disciplina ACE”.

Questa conclusione comporterebbe che tutti i soggetti interessati, che legittimamente in questi anni hanno fruito di una agevolazione che nessuno ufficialmente negava loro, si troverebbero con delle dichiarazioni infedeli per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili, con assoggettamento alle relative sanzioni ed interessi (oltre al recupero dell'imposta), fatta salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

L'assimilazione delle imprese agricole a quelle marittime in regime di tonnage tax non è assolutamente condivisibile. Se è vero, infatti, che in entrambi i casi la determinazione del reddito (che, ricordiamo, resta reddito d'impresa: articolo 55, comma 2, lettera c, TUIR) avviene con criteri forfetari, è altrettanto vero che per estromettere i soggetti di cui all'articolo 155 TUIR il Decreto del 2012 lo aveva dovuto stabilire espressamente. Né si può attribuire all'articolo 9 del nuovo decreto ministeriale la natura di norma interpretativa, la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello Statuto del contribuente deve avere ben altra forma e motivazione. A nostro avviso, quindi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) la modifica in commento non può che aver effetto dal periodo d'imposta 2018, come correttamente la relazione afferma per altre fattispecie innovative (ad esempio l'irrilevanza, ai fini degli incrementi del capitale proprio, delle plusvalenze da conferimento d'azienda). Solo così si può evitare un contenzioso di cui non si sente alcun bisogno.

Le attività miste La relazione di accompagnamento precisa che per le società agricole che hanno optato per il reddito agrario, l'ACE si applica quando l'attività svolta rientra prevalentemente nel reddito determinato a bilancio. Il riferimento è al D.M. 27 settembre 2007 n. 213, il quale prevede il contemporaneo svolgimento di attività rientranti nel reddito agrario e di attività sempre agricole civilisticamente, ma escluse dalla tassazione catastale. La relazione fa riferimento all'ammontare dei ricavi “commerciali” che però nella fattispecie non è molto pertinente. Ad esempio per le attività di allevamento intensivo, l'attività rientrante o meno nel reddito agrario si determina in base agli animali allevati; per la produzione di energia elettrica si devono escludere i ricavi corrispondenti alla franchigia ed alla tariffa incentivante ed i restanti proventi rientrano nel reddito di impresa determinato a forfait. Si tratta di una casistica particolare già esaminata dalla Agenzia ai fini dell'Irap con la risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017, che può essere utile anche per l'Ace.

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