Imposte

Società e fondazioni, Ivafe sugli investimenti all’estero da 100 a 14mila euro

Il decreto rilancio fissa il minimo e il massimo del prelievo per i soggetti diversi dalle persone fisiche

L’Ivafe si allinea definitivamente alla sua “gemella” italiana, vale a dire l’imposta di bollo, e dal 2020 sarà dunque prelevata, per gli investimenti detenuti all’estero da soggetti diversi dalle persone fisiche:
nella misura fissa di 100 euro sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero;
nella misura proporzionale dello 0,2%, ma entro la soglia massima di 14mila euro, per gli altri prodotti finanziari.

Le bozze del decreto rilancio – atteso mercoledì 13 maggio all’esame del Consiglio dei ministri - pongono così rimedio all’ultima legge di Bilancio (legge 160/2019), la quale non era riuscita ad allineare totalmente le due imposte, lasciando spazi di differenziazione.

Il percorso normativo
Queste le tappe della vicenda. L’articolo 19 del Dl 201/2011 (decreto salva Italia), introduceva le due imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, vale a dire dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe) e sugli immobili (Ivie). La manovra limitava l’ambito soggettivo delle imposte alle sole persone fisiche ma, con riferimento all’Ivafe, prevedeva un ambito oggettivo più ampio, riguardante tutte la attività finanziarie.

Interviene una prima volta il legislatore che, con la legge 161/2014 (legge europea 2013-bis), riduceva l’ambito applicativo dell’Ivafe ai «prodotti finanziari», così allineandone il presupposto impositivo alla versione italiana (imposta di bollo). Riallineato l’ambito oggettivo, restava tuttavia disallineato quello soggettivo, posto che l’imposta di bollo, a differenza dell’Ivafe, colpiva non solo le persone fisiche ma anche società semplici ed enti non commerciali.

Il legislatore è così intervenuto nuovamente con l’articolo 1, commi 710 e 711, della legge 160/2019, ampliando l’ambito soggettivo di Ivie e Ivafe - finora circoscritto alle sole persone fisiche - anche agli altri soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 167/1990, residenti in Italia, vale a dire agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

La modifica, tuttavia, era ancora una volta incompleta, in quanto - in ambito Ivafe - non teneva conto della differente misura dell’imposta di bollo prevista per i soggetti diversi delle persone fisiche.

Minimo e massimo
Interviene ora il Dl Rilancio che, al fine di uniformare definitivamente il trattamento previsto tra le due imposte, propone una duplice modifica al comma 20 dell’articolo 19 del Dl 201/2011. In particolare, si stabilisce che la misura dell’Ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche è esattamente pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua), e che la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, per gli altri prodotti finanziari, è la stessa prevista per l’imposta di bollo (14mila euro).

A decorrere dal 2020, quindi, saranno soggetti all’Ivafe, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all’estero, nella stessa identica misura prevista per gli analoghi investimenti soggetti in Italia ad imposta di bollo.

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